
Disdetta alla prima scadenza: perché è diversa da quella alla seconda scadenza
Nei contratti di locazione abitativa disciplinati dalla legge n. 431/1998, il locatore non può semplicemente comunicare al conduttore che non intende proseguire il rapporto alla prima scadenza.
L’art. 3 della legge n. 431/1998 prevede infatti una serie tassativa di motivi che consentono al proprietario di negare il rinnovo.
Tra questi rientra l’ipotesi in cui il locatore intenda destinare l’immobile ad abitazione propria, ad abitazione del coniuge, dei figli o dei parenti nei casi previsti dalla legge, oppure ad altri utilizzi espressamente contemplati dalla normativa.
La comunicazione deve quindi indicare quale specifico motivo viene posto alla base del diniego di rinnovo.
Il caso deciso dalla Corte d’Appello di Milano
Il proprietario aveva stipulato nel 2018 un contratto di locazione ad uso abitativo, con prima scadenza fissata al 30 giugno 2022.
Prima della scadenza aveva inviato al conduttore una comunicazione di diniego del rinnovo, spiegando di avere la necessità di destinare l’immobile alla propria abitazione.
Il conduttore si era opposto allo sfratto per finita locazione. Secondo la sua prospettazione, la motivazione indicata dal proprietario non sarebbe stata genuina, anche perché prima della disdetta erano intervenute trattative per valutare la prosecuzione del rapporto con un canone più elevato.
Il Tribunale di Milano aveva quindi ritenuto non valida la disdetta, considerando non sufficientemente dimostrata la serietà e la realizzabilità dell’intenzione del locatore.
La Corte d’Appello ribalta la decisione
La Corte d’Appello di Milano ha accolto l’impugnazione del proprietario.
Il ragionamento seguito dalla Corte parte dall’art. 3 della legge n. 431/1998 e dalla giurisprudenza della Cassazione richiamata nella sentenza, in particolare dalle ordinanze n. 3938/2023 e n. 9851/2022.
Secondo la Corte, la funzione della specificazione del motivo nella disdetta è duplice: consente al conduttore di conoscere la ragione concreta per cui il locatore nega il rinnovo e permette, qualora successivamente sorga una controversia, di verificare se l’intenzione dichiarata fosse seria e concretamente realizzabile e se l’immobile sia stato effettivamente destinato all’uso indicato.
Questo però non significa che il proprietario debba necessariamente accompagnare la disdetta con una documentazione preventiva destinata a dimostrare la propria situazione personale.
Il proprietario deve indicare il motivo, ma non deve dimostrare una “necessità” assoluta
Questo è il passaggio centrale della sentenza.
La Corte distingue tra intenzione di utilizzare l’immobile e necessità assoluta di utilizzarlo.
La normativa tutela anche l’intenzione del proprietario di destinare l’immobile alla propria abitazione. Non è quindi compito del giudice stabilire se, dal punto di vista personale o economico, sia conveniente per il proprietario trasferirsi nell’immobile.
La valutazione giudiziale non può trasformarsi in un giudizio sulle scelte personali del locatore.
In altre parole, se il proprietario comunica di voler destinare l’immobile a propria abitazione, non deve necessariamente dimostrare già al momento della disdetta di essere privo di un’altra casa o di trovarsi nell’impossibilità materiale di continuare ad abitare altrove.
Ciò che conta è che la causale prevista dalla legge sia specificamente indicata e che non emergano elementi concreti tali da rendere irrealizzabile l’intenzione dichiarata.
E se il proprietario, dopo la disdetta, tratta con l’inquilino per rinnovare il contratto?
È un altro aspetto particolarmente interessante della pronuncia.
Nel caso esaminato dalla Corte, dopo l’invio della disdetta erano state avviate trattative per cercare una soluzione alternativa, compresa l’ipotesi di proseguire la locazione a condizioni economiche differenti.
Il Tribunale aveva considerato tale comportamento incompatibile con la volontà di destinare l’immobile ad abitazione personale.
La Corte d’Appello non ha condiviso questa conclusione.
Secondo i giudici milanesi, il fatto che il proprietario abbia successivamente cercato una soluzione concordata con il conduttore non rende automaticamente falsa o insincera la precedente disdetta.
Una trattativa successiva può infatti essere finalizzata a contemperare le esigenze di entrambe le parti e non dimostra, da sola, che l’intenzione indicata nella disdetta fosse originariamente inesistente.
Quando la disdetta del locatore può essere considerata invalida?
La sentenza non significa che il proprietario sia libero di utilizzare qualsiasi motivazione.
L’art. 3 della legge n. 431/1998 continua a richiedere che il motivo del diniego appartenga alle ipotesi previste dalla legge e sia specificamente indicato nella comunicazione.
Il problema si pone, quindi, quando:
- il motivo non viene indicato;
- viene indicato in maniera generica;
- viene indicata una causale diversa da quelle previste dalla legge;
- emergono elementi concreti che dimostrano l’irrealizzabilità dell’intenzione dichiarata;
- dopo il rilascio l’immobile non viene destinato all’utilizzo indicato nella disdetta.
La specificità della comunicazione assume dunque un’importanza decisiva.
La successiva verifica dell’effettivo utilizzo dell’immobile
La tutela del conduttore non viene meno.
Il sistema previsto dalla legge prevede infatti un importante meccanismo di controllo successivo.
Se il locatore riottiene l’immobile sulla base di una determinata causale e successivamente non lo destina all’uso dichiarato, possono trovare applicazione le conseguenze previste dall’art. 3 della legge n. 431/1998.
Il controllo sulla genuinità dell’intenzione, quindi, non scompare: può assumere rilievo successivamente, ove ne ricorrano i presupposti.
La soluzione della Corte d’Appello di Milano
Nel caso concreto, la comunicazione inviata dal proprietario indicava espressamente la volontà di destinare l’immobile alla propria abitazione.
La Corte ha ritenuto sufficiente tale indicazione, considerando specificamente individuati sia l’utilizzo abitativo sia il soggetto che avrebbe dovuto beneficiare dell’immobile, cioè lo stesso locatore.
Non erano inoltre emersi elementi concreti capaci di rendere irrealizzabile l’intenzione dichiarata.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato cessato il contratto alla prima scadenza e ha condannato il conduttore al rilascio dell’immobile.
Cosa deve fare il proprietario prima di inviare la disdetta alla prima scadenza?
- Individuare la corretta causale
Verificare che il motivo per cui si vuole impedire il rinnovo rientri effettivamente tra quelli previsti dall’art. 3 della legge n. 431/1998.
- Indicare espressamente il motivo nella disdetta
La comunicazione deve consentire di comprendere senza ambiguità per quale ragione il locatore non intende rinnovare il contratto.
- Evitare motivazioni generiche
Una semplice frase come “non intendo rinnovare il contratto” non è sufficiente per il diniego alla prima scadenza.
- Conservare la documentazione utile
Anche se la Corte esclude un generalizzato obbligo di allegare documentazione alla disdetta, è prudente conservare gli elementi che possano dimostrare la serietà dell’intenzione qualora sorga una contestazione.
- Prestare attenzione al comportamento successivo
Il proprietario che riottiene l’immobile sulla base di una determinata causale deve poi rispettare la destinazione dichiarata.
Disdetta alla prima scadenza e seconda scadenza: attenzione alla differenza
La questione affrontata dalla sentenza riguarda il diniego di rinnovo alla prima scadenza del contratto abitativo.
È quindi importante non generalizzare il principio sostenendo che il locatore debba sempre fornire una motivazione per impedire il rinnovo.
La disciplina della prima scadenza è particolare proprio perché la legge n. 431/1998 limita i motivi che consentono al proprietario di interrompere il rapporto.
Prima di procedere con una disdetta, è quindi fondamentale verificare tipo di contratto, scadenza, termini della comunicazione e causale invocata.
Conclusioni
La Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 2595/2024, ha riconosciuto la validità della disdetta inviata dal locatore alla prima scadenza di un contratto abitativo, ritenendo sufficiente la specifica indicazione della volontà di destinare l’immobile alla propria abitazione.
Il principio che emerge dalla decisione può essere sintetizzato così:
Per negare il rinnovo alla prima scadenza, il locatore deve indicare nella disdetta una delle causali previste dall’art. 3 della legge n. 431/1998 in maniera specifica, ma non è tenuto a dimostrare preventivamente, attraverso una documentazione ulteriore, la propria necessità personale di utilizzare l’immobile.
La serietà e la realizzabilità dell’intenzione possono essere oggetto di verifica, ma il giudice non può sostituirsi al proprietario nella valutazione della convenienza della scelta di destinare l’immobile alla propria abitazione.
FAQ – Disdetta locatore alla prima scadenza
Il proprietario può disdire il contratto 4+4 alla prima scadenza?
Sì, ma non liberamente. Alla prima scadenza il locatore può negare il rinnovo soltanto nei casi previsti dall’art. 3 della legge n. 431/1998.
Il proprietario deve dimostrare di avere realmente bisogno della casa?
Non necessariamente. Secondo il principio richiamato dalla Corte d’Appello di Milano, deve essere indicata specificamente la causale prevista dalla legge, mentre non esiste un generale obbligo di allegare alla disdetta documentazione destinata a dimostrare preventivamente la necessità dell’immobile.
Il proprietario può utilizzare la casa per sé?
Sì, la destinazione dell’immobile ad abitazione propria costituisce una delle causali previste dall’art. 3 della legge n. 431/1998, purché ricorrano i requisiti stabiliti dalla norma.
Se dopo la disdetta il proprietario tratta con l’inquilino per rinnovare il contratto, la disdetta diventa invalida?
Non automaticamente. La Corte d’Appello di Milano ha ritenuto che una trattativa successiva per trovare una soluzione alternativa non sia, di per sé, incompatibile con l’intenzione dichiarata nella disdetta.
Cosa succede se il proprietario non utilizza l’immobile secondo il motivo indicato nella disdetta?
La legge n. 431/1998 prevede specifiche conseguenze a tutela del conduttore, compreso il meccanismo previsto dall’art. 3 in caso di mancata destinazione dell’immobile all’uso dichiarato.

