
Un inquilino che paga regolarmente in ritardo può perdere il contratto di locazione?
Sì. Secondo il Tribunale di Verona, i ritardi sistematici nel pagamento del canone, uniti all’omesso versamento delle spese condominiali e al mancato pagamento di alcune mensilità, possono costituire un grave inadempimento e giustificare la risoluzione del contratto di locazione.
La restituzione delle chiavi elimina la morosità?
No. La riconsegna dell’immobile non cancella i debiti già maturati né impedisce al giudice di accertare l’inadempimento del conduttore.
Il proprietario può chiedere anche l’indennità per mancato preavviso?
Non necessariamente. Se il contratto si scioglie per inadempimento dell’inquilino e non per recesso volontario, il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso non è automatico.
Perché questa sentenza è importante
La sentenza n. 145 del 27 gennaio 2026 del Tribunale di Verona affronta una questione molto frequente nella pratica: quando la morosità dell’inquilino diventa sufficientemente grave da consentire la risoluzione del contratto di locazione.
Molti proprietari ritengono che il problema sorga soltanto quando l’affitto non viene più pagato. In realtà, la giurisprudenza considera rilevante anche una condotta caratterizzata da ritardi continui e reiterati, soprattutto quando il contratto attribuisce particolare importanza alla puntualità dei pagamenti.
Il caso esaminato dal Tribunale di Verona
La controversia riguardava un contratto di locazione abitativa relativo a un immobile situato nel comune di San Bonifacio, in provincia di Verona.
La proprietaria aveva promosso un procedimento giudiziale chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento, il rilascio dell’immobile, il pagamento dei canoni non versati e il rimborso degli oneri condominiali rimasti insoluti.
Nel corso del giudizio è emerso che il conduttore aveva pagato numerose mensilità in ritardo, non aveva rispettato le scadenze contrattuali, aveva accumulato debiti per spese condominiali, aveva omesso il pagamento degli ultimi canoni dovuti e aveva restituito le chiavi senza formalizzare un verbale di riconsegna.
Quando il ritardo nel pagamento dell’affitto diventa un grave inadempimento?
Il Tribunale ha evidenziato che il contratto conteneva una clausola che attribuiva rilevanza specifica alla puntualità dei pagamenti. Di conseguenza, i ritardi reiterati non potevano essere considerati semplici irregolarità prive di conseguenze.
Secondo il Tribunale, la reiterazione dei ritardi costituisce un elemento che può essere valutato insieme agli altri inadempimenti per verificare se il rapporto fiduciario tra le parti sia ormai compromesso.
Le spese condominiali non pagate possono giustificare la risoluzione?
Sì. Anche gli oneri accessori rientrano nelle obbligazioni contrattuali del conduttore. Quando il mancato pagamento delle spese si somma ai ritardi nei canoni e alla morosità, il quadro complessivo può integrare un grave inadempimento.
Gli inadempimenti successivi all’avvio della causa contano?
Sì. Nei contratti di durata come la locazione, il giudice può valutare anche il comportamento tenuto dal conduttore dopo l’inizio del processo. Se la morosità aumenta durante il giudizio, tale circostanza può rafforzare la posizione del locatore.
La restituzione delle chiavi evita la condanna?
No. La riconsegna dell’immobile può rendere inutile la domanda di rilascio, ma non elimina i canoni non pagati, le spese condominiali insolute e le responsabilità derivanti dall’inadempimento.
È dovuta l’indennità per mancato preavviso?
Il Tribunale ha respinto tale domanda perché considerata nuova rispetto alle domande originariamente formulate e perché il contratto non si era concluso per effetto di un recesso del conduttore, ma a causa dell’inadempimento contestato.
Conclusioni
La sentenza del Tribunale di Verona n. 145/2026 conferma che la gravità dell’inadempimento non dipende esclusivamente dall’esistenza di canoni non pagati, ma può emergere da una condotta complessivamente inaffidabile del conduttore. Ritardi continui, morosità nelle spese condominiali e mancato pagamento dei canoni costituiscono elementi che il giudice può valutare unitariamente per accertare la definitiva compromissione del rapporto contrattuale.

