
La Corte d’Appello di Bari chiarisce le differenze tra licenza e sfratto per finita locazione: illegittima la condanna alle spese se il conduttore rilascia l’immobile alla scadenza.
Licenza o sfratto? La Corte d’Appello di Bari chiarisce i confini
Con la sentenza n. 896 del 12 giugno 2025, la Corte d’Appello di Bari affronta un tema particolarmente rilevante nel contenzioso locatizio: la distinzione tra licenza per finita locazione e sfratto per finita locazione, soffermandosi anche sul delicato tema della condanna alle spese processuali.
La decisione assume particolare interesse per proprietari, conduttori e professionisti del settore immobiliare, perché ribadisce un principio spesso trascurato nella prassi: quando il locatore agisce preventivamente per ottenere un titolo esecutivo prima della scadenza del contratto, non può automaticamente pretendere le spese legali dal conduttore.
Il caso esaminato dalla Corte
La vicenda nasce da un contratto di locazione abitativa stipulato nel 2007 e regolarmente disdettato dalla proprietà con raccomandata inviata nel 2023, in vista della naturale scadenza fissata per marzo 2025.
Nonostante il contratto non fosse ancora cessato, le locatrici avevano promosso un procedimento di licenza per finita locazione davanti al Tribunale di Trani, con l’obiettivo di ottenere anticipatamente un titolo esecutivo nel caso di mancato rilascio dell’immobile.
Il giudice di primo grado, tuttavia, anziché limitarsi a convalidare la licenza, aveva emesso un’ordinanza di sfratto per finita locazione, condannando anche il conduttore al pagamento delle spese di lite.
Da qui l’appello del conduttore.
La differenza giuridica tra licenza e sfratto per finita locazione
Uno dei passaggi più significativi della sentenza riguarda proprio la distinzione tra i due istituti.
La Corte sottolinea che:
- la licenza per finita locazione opera prima della scadenza del contratto;
- lo sfratto per finita locazione interviene invece in una fase patologica, cioè quando il conduttore permane nell’immobile oltre il termine previsto.
Si tratta quindi di strumenti differenti, non sovrapponibili.
Per questo motivo, il Tribunale non avrebbe potuto trasformare una domanda di licenza in un provvedimento di sfratto, poiché ciò integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto dall’art. 112 c.p.c.
Nessuna condanna alle spese se il conduttore non si oppone
La Corte d’Appello affronta poi il tema delle spese processuali, richiamando un consolidato orientamento della Corte di Cassazione.
Secondo i giudici baresi, nel procedimento di convalida della licenza per finita locazione:
- il locatore agisce per un proprio interesse preventivo;
- il conduttore non è ancora inadempiente;
- non esiste alcuna presunzione di futura resistenza o occupazione abusiva dell’immobile.
Di conseguenza, non può applicarsi automaticamente il principio della soccombenza.
Nel caso concreto, inoltre, il conduttore aveva persino rilasciato l’immobile alla scadenza contrattuale, senza attendere l’esecuzione forzata. Circostanza che, secondo la Corte, smentiva completamente la tesi delle locatrici secondo cui vi sarebbe stato un intento dilatorio.
Perché questa sentenza è importante
La pronuncia della Corte d’Appello di Bari rappresenta un importante richiamo alla corretta gestione delle procedure locatizie.
In particolare, chiarisce che:
- il procedimento di licenza non può essere utilizzato per anticipare effetti tipici dello sfratto;
- il conduttore non ha alcun obbligo di “collaborare” o manifestare preventivamente la volontà di lasciare l’immobile;
- la semplice mancata risposta alla disdetta non giustifica una condanna alle spese;
- il rilascio spontaneo dell’immobile esclude qualsiasi presunzione di comportamento ostruzionistico.
Implicazioni pratiche per proprietari e inquilini
Dal punto di vista operativo, la sentenza offre indicazioni molto utili.
Per i locatori
È fondamentale distinguere correttamente tra:
- procedura preventiva di licenza;
- sfratto vero e proprio per mancato rilascio.
Un utilizzo improprio degli strumenti processuali può infatti comportare la revoca dei provvedimenti ottenuti e persino la condanna alle spese del giudizio di appello.
Per i conduttori
La decisione conferma che:
- il silenzio rispetto alla disdetta non costituisce comportamento scorretto;
- non esiste alcun obbligo di aderire formalmente alla cessazione del rapporto;
- il rilascio nei termini tutela da contestazioni future e da richieste economiche non dovute.
Conclusioni
La sentenza n. 896/2025 della Corte d’Appello di Bari si inserisce nel solco della giurisprudenza che tutela l’equilibrio tra diritti del locatore e garanzie del conduttore.
Il principio affermato è chiaro: la licenza per finita locazione ha natura preventiva e non può trasformarsi automaticamente in uno sfratto con condanna alle spese, soprattutto quando il conduttore rilascia regolarmente l’immobile alla scadenza prevista dal contratto.

