
Le infiltrazioni d’acqua provenienti da un appartamento in affitto sono una delle cause più frequenti di lite condominiale. Il dubbio che spesso assale i proprietari è: la responsabilità ricade su chi abita l’immobile (il conduttore) o sul proprietario (il locatore)?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (la n. 5564 pubblicata il 12 marzo 2026) ha ribadito principi fondamentali in materia di custodia e manutenzione straordinaria, offrendo una guida chiara per professionisti e privati.
Il Caso: Danni da Scarico Doccia e Conflitto tra Proprietario e Inquilino
La vicenda trae origine da gravi infiltrazioni subite da un appartamento a Castellammare di Stabia, causate dalla rottura delle tubazioni di scarico della doccia del piano superiore.
Il proprietario dell’immobile sovrastante (locatore) cercava di ribaltare la responsabilità sul proprio inquilino, sostenendo che quest’ultimo:
- Non avesse effettuato la manutenzione ordinaria.
- Non avesse comunicato tempestivamente il guasto.
- Avessi eseguito modifiche abusive al bagno.
- Avesse impedito l’accesso ai tecnici per le riparazioni.
La Decisione della Cassazione: La Responsabilità del Custode
La Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, rigettando il ricorso del proprietario sulla base di tre pilastri giuridici:
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Manutenzione Straordinaria vs Ordinaria
Secondo gli Ermellini, le riparazioni che coinvolgono impianti strutturali — come lo smontaggio della cabina doccia, la rimozione del piatto e la sostituzione della piletta e delle tubazioni di scarico — rientrano a pieno titolo nella manutenzione straordinaria.
Ai sensi degli artt. 1576 e 1609 c.c., queste spese gravano esclusivamente sul locatore, poiché necessarie a mantenere l’immobile idoneo all’uso convenuto.
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Il Proprietario come Custode degli Impianti
Nonostante l’immobile sia locato, il proprietario conserva la custodia delle strutture edilizie e degli impianti “conglobati” nell’immobile. Ai sensi dell’art. 2051 c.c., il proprietario risponde dei danni provocati da rotture di tubazioni interne (non a vista), in quanto il conduttore non ha potere di intervento o controllo su tali elementi.
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Onere della Prova e Condotta del Conduttore
La Corte ha evidenziato che:
- Comunicazione del guasto: È emerso che l’inquilino aveva prontamente avvisato il proprietario non appena informato dal vicino.
- Mancata collaborazione: Non è stata fornita prova che l’inquilino avesse effettivamente impedito l’accesso all’appartamento in modo tale da aggravare il danno.
- Modifiche edilizie: In assenza di prove certe su lavori eseguiti dal conduttore che abbiano causato la rottura, la responsabilità resta in capo al locatore.
Conclusioni: Cosa Imparare da questa Sentenza
L’ordinanza 5564/2026 conferma un orientamento consolidato: il proprietario non può esimersi dalla responsabilità per danni da infiltrazioni derivanti da impianti idrici strutturali semplicemente dando la colpa all’inquilino.

