
Le infiltrazioni d’acqua nell’immobile locato sono tra le problematiche più frequenti nei contratti di affitto e spesso generano dubbi pratici rilevanti: il conduttore può sospendere il pagamento del canone? E cosa succede se il locatore avvia uno sfratto per morosità?
La risposta richiede di muoversi tra norme codicistiche e orientamenti della giurisprudenza, in particolare della Corte di Cassazione, che negli anni ha costruito un quadro abbastanza chiaro fondato su equilibrio contrattuale, proporzionalità e buona fede.
Il punto di partenza: l’eccezione di inadempimento
Il riferimento normativo è l’art. 1460 c.c., che disciplina l’eccezione di inadempimento secondo il principio inadimplenti non est adimplendum. In sostanza, nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuna parte può rifiutare di adempiere se l’altra non adempie.
Applicato alla locazione, questo principio sembrerebbe consentire al conduttore di sospendere il canone quando il locatore non garantisce il pieno godimento dell’immobile, ad esempio a causa di infiltrazioni o vizi strutturali.
Tuttavia, è proprio su questo punto che la giurisprudenza ha posto un limite decisivo: non ogni inadempimento del locatore legittima automaticamente la sospensione del pagamento. Il conduttore, infatti, non può sostituirsi al giudice e decidere unilateralmente di interrompere il canone.
Quando la sospensione del canone è illegittima
Secondo un orientamento consolidato, la sospensione totale del canone è ammessa solo quando la prestazione del locatore venga completamente meno. Questo principio è stato ribadito più volte dalla Cassazione (Cass. civ. n. 11783/2017, n. 14424/2023, n. 261/2008).
Particolarmente significativa è la sentenza n. 4913/2018, che definisce la sospensione unilaterale del pagamento come un comportamento arbitrario e illegittimo, idoneo a rompere l’equilibrio contrattuale e a configurare un inadempimento colpevole del conduttore.
Ne consegue che, se l’immobile è ancora utilizzabile, anche se affetto da infiltrazioni, il conduttore non può semplicemente smettere di pagare il canone senza esporsi al rischio concreto di sfratto per morosità.
Il ruolo centrale della proporzionalità
Il vero criterio guida individuato dalla giurisprudenza è quello della proporzionalità. La Cassazione ha chiarito che l’eccezione di inadempimento deve essere esercitata nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
In questa prospettiva si colloca Cass. n. 20322/2019, secondo cui non è legittimo sospendere integralmente il pagamento del canone se l’inadempimento del locatore è solo parziale. Un disagio limitato non può giustificare una reazione radicale come l’azzeramento del canone.
Questo significa, in termini pratici, che il conduttore che continua a godere dell’immobile — pur con infiltrazioni — non può invocare automaticamente l’art. 1460 c.c. per interrompere del tutto i pagamenti.
L’apertura della Cassazione: sospensione sì, ma proporzionata
Un’evoluzione importante si registra con l’ordinanza n. 2154/2021, con cui la Cassazione ha riconosciuto che l’eccezione di inadempimento può operare anche in presenza di un inesatto adempimento del locatore, e non solo in caso di totale mancanza della prestazione.
Questa apertura, però, non legittima comportamenti arbitrari. La sospensione del canone deve essere giustificata da una valutazione oggettiva della situazione e risultare proporzionata rispetto alla gravità dei vizi.
Il giudice è chiamato a verificare, caso per caso, quanto le infiltrazioni incidano concretamente sul godimento dell’immobile e se la reazione del conduttore sia coerente con tale incidenza.
In presenza di infiltrazioni gravi, diffuse e persistenti — tali da compromettere significativamente l’abitabilità — può quindi ritenersi giustificata una riduzione del canone o, in ipotesi più estreme, una sospensione parziale. Diversamente, una sospensione totale rischia di essere considerata illegittima.
Come deve comportarsi il conduttore in caso di infiltrazioni
Dal quadro giurisprudenziale emerge un’indicazione chiara: la gestione del problema non può essere affidata a iniziative unilaterali.
Il conduttore, innanzitutto, deve documentare accuratamente i vizi dell’immobile e segnalare formalmente al locatore la necessità di intervento. Questo passaggio è fondamentale sia per sollecitare le riparazioni sia per costruire un’eventuale difesa in giudizio.
Se il problema persiste, la tutela più efficace è quella giudiziale. L’inquilino può chiedere la riduzione del canone ai sensi dell’art. 1578 c.c., oppure, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.
Solo in sede giudiziale, infatti, può essere valutato correttamente l’equilibrio tra le prestazioni e stabilito se l’inadempimento del locatore giustifichi una riduzione del corrispettivo o altre conseguenze.
Anche nel caso in cui il locatore avvii uno sfratto per morosità, il conduttore potrà difendersi eccependo l’inadempimento, ma dovrà dimostrare la gravità delle infiltrazioni e la proporzionalità del proprio comportamento.
Conclusioni: no al “fai da te”, sì alla tutela legale
In materia di infiltrazioni nell’immobile locato, la posizione della Cassazione è equilibrata ma rigorosa. Da un lato, esclude che il conduttore possa sospendere arbitrariamente il canone; dall’altro, riconosce il diritto a una tutela effettiva quando il godimento dell’immobile è seriamente compromesso.
La chiave interpretativa resta quella della proporzionalità, letta alla luce dei principi di buona fede. Se l’immobile è ancora utilizzabile, la sospensione totale del canone è, di regola, illegittima. Se invece i vizi incidono in modo rilevante, può aprirsi lo spazio per una riduzione del canone o per la risoluzione del contratto.
In ogni caso, la via corretta non è l’autotutela, ma il ricorso al giudice, unico soggetto in grado di valutare la gravità dell’inadempimento e ristabilire l’equilibrio del rapporto locatizio.

