
Nullità del Contratto e Diritto alla Restituzione
Con l’ordinanza pronunciata nella settimana dal 20 al 26 gennaio 2025, la Corte di Cassazione (Sezione Terza Civile) è intervenuta su un caso riguardante un contratto di locazione dichiarato nullo per mancanza di forma scritta e registrazione, ai sensi dell’art. 4 della legge 431/1998. Il conduttore, A.A., aveva chiesto la restituzione dei canoni versati al locatore, B.B., per un importo complessivo di oltre 24.000 euro.
Nonostante il contratto fosse stato riconosciuto nullo, i giudici di merito avevano rigettato la domanda di restituzione, ritenendo che il godimento dell’immobile avesse comunque giustificato i pagamenti, scongiurando un arricchimento ingiustificato in favore del conduttore.
La Cassazione: Contratto Nullo, Canoni Ripetibili
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ribaltando la decisione della Corte d’Appello di Roma. Il principio affermato è chiaro: in caso di nullità originaria del contratto, la prestazione effettuata (in questo caso, i canoni di locazione) deve essere restituita in base all’art. 2033 del codice civile. Il pagamento effettuato in assenza di una valida causa giuridica costituisce indebito oggettivo, e come tale, dà diritto alla ripetizione.
La Corte ha inoltre chiarito che non può essere sollevata d’ufficio l’eccezione di arricchimento senza causa, trattandosi di un’azione soggetta all’iniziativa di parte.
Un Principio di Rilievo per le Locazioni di Fatto
L’ordinanza riafferma il principio secondo cui la nullità di un contratto non può essere elusa solo perché una delle prestazioni (come l’uso dell’immobile) non è facilmente ripetibile. In mancanza di una valida causa contrattuale, ciò che è stato pagato deve essere restituito.
Il caso si inserisce in una casistica frequente nelle locazioni informali, dove l’assenza di forma scritta e registrazione rende nullo il contratto e apre la via alla ripetizione di quanto versato.
Conclusioni
La decisione della Cassazione stabilisce un precedente importante per i conduttori coinvolti in rapporti locativi di fatto. Il godimento dell’immobile non basta a impedire la restituzione dei canoni se il contratto è nullo. Un chiaro messaggio a tutela della legalità nei contratti di locazione.

