Termine di Grazia nelle Locazioni Abitative: Cos’è e Come Funziona

Cos’è il Termine di Grazia nelle Locazioni Abitative

Il termine di grazia è uno strumento giuridico previsto dall’articolo 55 della Legge 392/78, applicabile esclusivamente alle locazioni ad uso abitativo. Si tratta di un’opportunità concessa al conduttore per evitare la risoluzione del contratto in caso di morosità, a patto che venga effettuato il pagamento del dovuto entro un termine stabilito dal giudice.

 

A Cosa Serve il Termine di Grazia

Questo istituto serve a mitigare la rigidità dell’articolo 5 della stessa legge, che considera automaticamente grave il mancato pagamento del canone oltre 20 giorni dalla scadenza, oppure il mancato pagamento di oneri accessori pari o superiori a due mensilità. Il termine di grazia consente quindi di sanare la morosità e proseguire regolarmente il rapporto di locazione.

 

Durata e Condizioni

Il termine viene concesso dal giudice e ha una durata variabile da 30 a 90 giorni, raramente fino a 120. Per evitare la risoluzione del contratto, il conduttore deve pagare integralmente entro il termine:

  • Canoni scaduti e maturati fino alla data stabilita
  • Oneri accessori (es. spese condominiali ordinarie)
  • Spese legali del procedimento di sfratto

Quando Può Essere Rifiutato

Il giudice può negare la concessione del termine di grazia se ritiene che il conduttore non sia materialmente in grado di adempiere. La semplice richiesta non garantisce la concessione, specialmente in presenza di situazioni economiche compromesse (es. disoccupazione prolungata).

Effetti della Sanatoria

Se il pagamento è completo e tempestivo, la procedura si chiude senza lo sfratto, con la dichiarazione di cessata materia del contendere. In caso contrario, il giudice convalida lo sfratto.

 

Incompatibilità con l’Opposizione

È importante ricordare che la richiesta del termine di grazia esclude la possibilità di opporsi allo sfratto. Chiedere il termine implica infatti il riconoscimento della morosità, mentre l’opposizione la contesta.

 

Differenze con l’Art. 666 c.p.c.

Non va confuso il termine di grazia con la possibilità di pagamento differito prevista dall’articolo 666 c.p.c., che si applica in caso di contestazione parziale della morosità. Questa seconda ipotesi ha finalità e tempi diversi, con un massimo di 20 giorni per il pagamento della somma non contestata.

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