
Registrazione dei Contratti di Locazione
In Italia, la registrazione dei contratti di locazione è obbligatoria per tutti i contratti di durata superiore a 30 giorni complessivi nell’anno. La registrazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza, se anteriore. Questo adempimento è fondamentale non solo per motivi fiscali, ma anche per poter esercitare diritti legali, come l’azione di sfratto.
Tassazione dei Canoni di Locazione
La tassazione dei canoni di locazione segue il principio di competenza: le somme sono fiscalmente dovute nel momento in cui c’è una dichiarazione di registrazione del contratto, indipendentemente dal fatto che siano state percepite o meno. Tuttavia, dal 1° gennaio 2020, è possibile non assoggettare a imposizione i canoni di locazione non percepiti, a condizione che sia stata notificata l’intimazione di sfratto o ottenuto un decreto ingiuntivo.
Comunicazione della Risoluzione del Contratto
È essenziale comunicare tempestivamente all’Agenzia delle Entrate la risoluzione del contratto di locazione. In mancanza di tale comunicazione, l’Agenzia potrebbe continuare a considerare il contratto vigente, con conseguente emissione di avvisi di accertamento per gli anni successivi alla risoluzione.
Regimi Fiscali Applicabili
Esistono due principali regimi fiscali per la tassazione dei canoni di locazione:
Regime Ordinario IRPEF: Applicabile ai contratti a canone libero e ad uso diverso dall’abitazione. L’IRPEF si applica sul 95% del canone percepito, con aliquote progressive. Sono previste riduzioni per immobili in centri storici o di interesse storico/artistico.
Cedolare Secca: È un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, con aliquota fissa del 21% per i contratti a canone libero e del 10% per quelli a canone concordato. Questo regime è facoltativo e riservato alle persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo. Optando per la cedolare secca, si è esenti dall’imposta di registro e di bollo. Tuttavia, non è possibile richiedere l’adeguamento del canone all’ISTAT.
Agevolazioni Fiscali: Riduzione IMU per Comodato d’Uso Gratuito
La legge prevede una riduzione del 50% dell’IMU per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli), a condizione che:
• Il contratto sia registrato.
• Il comodante possieda una sola abitazione in Italia, oltre a quella concessa in comodato.
• Il comodante risieda e dimori abitualmente nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato.
Questa agevolazione non si applica agli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

