
Cos’è il Termine di Grazia nello Sfratto per Morosità?
Il termine di grazia rappresenta un’importante possibilità per l’inquilino (conduttore) che si trova in morosità, ovvero in ritardo nel pagamento del canone di locazione. Questo strumento giuridico è disciplinato dall’articolo 55 della Legge n. 392 del 1978, ed è applicabile nei procedimenti di convalida di sfratto per morosità.
Secondo tale norma, il conduttore può evitare lo sfratto e la risoluzione del contratto nei seguenti modi:
- Pagando quanto dovuto direttamente in udienza, inclusi canoni scaduti, oneri accessori e spese legali.
- Richiedendo al giudice un termine di grazia, ovvero un periodo massimo di 90 giorni (o fino a 120 giorni in casi eccezionali) per regolarizzare la posizione debitoria, se sussistono condizioni di comprovata difficoltà.
Condizioni per Ottenere il Termine di Grazia
- Caratteristiche principali del termine di grazia
- Perentorio e non prorogabile: il termine concesso dal giudice è rigido, senza possibilità di estensione.
- Eccezione alla regola generale: deroga al principio dell’art. 1453 del Codice Civile, secondo cui l’adempimento tardivo non è ammesso dopo l’inizio del giudizio.
- Implica il riconoscimento dell’inadempimento: la richiesta stessa rappresenta un’ammissione dell’inadempienza da parte dell’inquilino.
- Concessione discrezionale: il giudice valuta caso per caso, considerando le reali difficoltà economiche del conduttore.
- Quando il giudice può rifiutare il termine di grazia
Il giudice può negare il termine di grazia nei seguenti casi:
- Inadempimento non dovuto a cause temporanee.
- Mancato pagamento fin dall’inizio del contratto.
- Insufficiente documentazione delle difficoltà economiche.
Conseguenze del Mancato Rispetto del Termine di Grazia
Se alla successiva udienza di verifica il conduttore non ha integralmente saldato il debito (comprensivo di canoni, spese legali, interessi e oneri condominiali), il giudice:
- Convalida lo sfratto.
- Dichiara la risoluzione del contratto.
- Non ammette modifiche del rito per consentire un’opposizione parziale o tardiva.
Rapporto tra Art. 55 e Art. 5 della Legge 392/1978
- Articolo 5: prevede che il conduttore sia automaticamente inadempiente dopo 20 giorni dal mancato pagamento del canone, con conseguente procedibilità immediata per sfratto.
- Articolo 55: funge da bilanciamento a questa severità, introducendo la possibilità del termine di grazia, in tutela del diritto all’abitazione.
Evoluzioni Giurisprudenziali e Prassi Recenti
- Giurisprudenza Costituzionale
Nel 2018 il Tribunale di Modena ha sollevato dubbi sulla costituzionalità dell’articolo 55, ritenendo sproporzionata la risoluzione del contratto anche per minimi importi non saldati, come le spese di lite. Tuttavia, non sono state introdotte modifiche legislative conseguenti.
- Effetti della Pandemia
Dopo la crisi economica derivata dalla pandemia da COVID-19, diversi tribunali hanno mostrato una maggiore flessibilità nella concessione del termine di grazia, soprattutto in presenza di modesti importi residui.
- Orientamenti della Cassazione
La Corte di Cassazione ha chiarito che per la validità della sanatoria, il conduttore deve versare non solo i canoni scaduti, ma anche eventuali oneri condominiali maturati entro la data indicata nel provvedimento del giudice.
Conclusione: Il Termine di Grazia come Strumento di Tutela dell’Inquilino
Il termine di grazia, previsto dall’articolo 55 della Legge 392/78, è uno strumento fondamentale che consente al conduttore moroso di recuperare la propria posizione debitoria e mantenere l’immobile locato. Tuttavia, trattandosi di una facoltà discrezionale del giudice, è essenziale che l’inquilino dimostri con chiarezza e tempestività le proprie difficoltà economiche.

