Cessione del Contratto di Locazione Commerciale: Un Diritto del Conduttore

Introduzione

La cessione del contratto di locazione commerciale rappresenta un aspetto fondamentale per la continuità delle attività imprenditoriali. L’articolo 36 della Legge 392/78 introduce una deroga rilevante rispetto alla disciplina generale dell’articolo 1406 del Codice Civile, consentendo al conduttore di cedere il contratto di locazione senza il consenso del locatore, purché la cessione avvenga contestualmente alla cessione dell’azienda.

Questa normativa è finalizzata a garantire la stabilità e la trasferibilità delle imprese, tutelando l’interesse economico del conduttore e favorendo la circolazione delle attività commerciali.

Normativa e disciplina giuridica

Secondo l’articolo 36 della Legge 392/78, il conduttore ha diritto a cedere il contratto di locazione commerciale insieme all’azienda senza il preventivo consenso del locatore. Tuttavia, il locatore può opporsi alla cessione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ma solo in presenza di gravi motivi riguardanti l’affidabilità economica e professionale del cessionario.

La comunicazione della cessione deve provenire dal conduttore e deve contenere:

  • Gli elementi essenziali del contratto di locazione;
  • I dati identificativi del cessionario;
  • La dichiarazione di cessione dell’azienda.

Questa normativa rappresenta una tutela importante per le imprese, facilitando la cessione delle attività senza ostacoli eccessivi da parte del locatore.

Responsabilità del conduttore cedente

Un aspetto importante riguarda la responsabilità del conduttore cedente, il quale rimane obbligato in via sussidiaria per le obbligazioni del cessionario. La giurisprudenza ha definito questa responsabilità come sussidiaria nella forma attenuata (beneficium ordinis), stabilendo che il locatore potrà agire contro il conduttore originario solo dopo aver esperito le azioni nei confronti del cessionario.

 

Giurisprudenza rilevante

Diverse sentenze hanno chiarito i contorni applicativi dell’articolo 36 della Legge 392/78:

  • Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 11660/2013: ha ribadito che la cessione del contratto di locazione commerciale senza il consenso del locatore è legittima, purché avvenga contestualmente alla cessione dell’azienda. Inoltre, il locatore può opporsi solo per gravi motivi oggettivi.
  • Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 20816/2018: ha chiarito che il locatore non può opporsi alla cessione del contratto per motivi soggettivi o per una semplice preferenza personale nei confronti del conduttore originario.
  • Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 2958/2019: ha precisato che la responsabilità sussidiaria del conduttore cedente si attiva solo in caso di inadempimento del cessionario e previa escussione di quest’ultimo.

 

Conclusioni

L’articolo 36 della Legge 392/78 rappresenta una tutela fondamentale per il conduttore, garantendogli la possibilità di cedere il contratto di locazione commerciale senza il consenso del locatore, purché avvenga una contestuale cessione d’azienda. La giurisprudenza ha chiarito i limiti e le modalità di applicazione di questa norma, rafforzando il diritto del conduttore e stabilendo criteri precisi per l’opposizione del locatore.

Per le imprese, comprendere questa normativa è essenziale per pianificare la cessione della propria attività in modo corretto e senza incorrere in controversie legali.

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