
Introduzione
La mancata restituzione dell’immobile locato alla scadenza del contratto rappresenta una violazione degli obblighi del conduttore, con conseguenze economiche significative per il locatore. In questi casi, la legge italiana prevede strumenti per ottenere il risarcimento del danno, sia sotto forma di indennità per il periodo di occupazione indebita, sia come risarcimento per eventuali danni ulteriori. La giurisprudenza ha più volte ribadito i principi cardine in materia, definendo l’ambito di responsabilità del conduttore e i criteri per la quantificazione del danno.
Quadro normativo
L’articolo 1590 del Codice Civile stabilisce che il conduttore deve restituire l’immobile locato nello stesso stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso. L’articolo 1591 prevede, inoltre, che il conduttore che non riconsegni l’immobile nei tempi stabiliti sia tenuto a corrispondere al locatore un’indennità pari al canone pattuito, oltre all’eventuale risarcimento per il maggior danno subito.
Giurisprudenza rilevante
La Corte di Cassazione si è espressa più volte su questa materia, precisando alcuni aspetti fondamentali per il riconoscimento del risarcimento:
- Sentenza n. 18499/2012: La Corte ha stabilito che il locatore, per ottenere il risarcimento del danno ulteriore rispetto al semplice indennizzo per l’occupazione sine titulo, deve dimostrare la perdita subita, ad esempio provando che avrebbe potuto locare l’immobile a condizioni più vantaggiose o che ha subito un danno economico diretto.
- Sentenza n. 15146/2017: Ha chiarito che il conduttore che trattiene illegittimamente l’immobile è comunque obbligato a corrispondere il canone pattuito fino alla data effettiva di riconsegna, anche se il locatore non dimostra un danno ulteriore.
- Sentenza n. 318/2006: La Suprema Corte ha affrontato il tema della natura del risarcimento per il mancato rilascio dell’immobile, stabilendo che esso può avere sia una funzione risarcitoria sia compensativa, a seconda delle circostanze specifiche del caso.
Modalità di richiesta del risarcimento
Per ottenere il risarcimento, il locatore deve seguire alcuni passaggi fondamentali:
- Diffida al conduttore: Inviare una comunicazione formale con la richiesta di rilascio dell’immobile e il pagamento degli importi dovuti.
- Ricorso per sfratto: Se il conduttore non rilascia l’immobile spontaneamente, il locatore può agire in giudizio per ottenere un’ordinanza di sfratto.
- Azione per il risarcimento del danno: Dopo la riconsegna, il locatore può chiedere il risarcimento per il danno subito, fornendo le prove necessarie.
Conclusioni
Il mancato rilascio dell’immobile locato comporta obblighi economici rilevanti per il conduttore, che può essere tenuto non solo al pagamento del canone, ma anche al risarcimento di eventuali danni aggiuntivi subiti dal locatore. La giurisprudenza ha chiarito che il danno deve essere dimostrato, ma anche che il conduttore è comunque tenuto a versare almeno l’indennità di occupazione. Per i locatori, è fondamentale attivarsi tempestivamente per far valere i propri diritti e ottenere il ristoro dei danni subiti.

