Prove digitali e valore probatorio

La sentenza n. 5055/2024 del Tribunale di Bari rappresenta un importante contributo in materia di prova digitale nei procedimenti civili, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo di conversazioni estrapolate da applicazioni di messaggistica come WhatsApp. La decisione, che riguarda una controversia locatizia, ha fornito chiarimenti fondamentali sul valore probatorio degli screenshot e sull’onere della parte che li produce.

 

Il contesto della causa

Il caso riguardava un contratto di locazione abitativa relativo a un immobile sito a Monopoli. Il locatore aveva chiesto la convalida dello sfratto per morosità, denunciando il mancato pagamento dei canoni tra giugno 2023 e gennaio 2024, oltre a spese per acqua e fogna. La conduttrice si opponeva, sostenendo di aver effettuato i pagamenti in misura superiore al canone contrattuale e producendo come prova cinque pagine di screenshot di conversazioni WhatsApp con il locatore.

Tuttavia, il locatore contestava formalmente la veridicità e la riferibilità di tali messaggi, sollevando una questione che avrebbe avuto un ruolo cruciale nella decisione del giudice: gli screenshot possono essere considerati una prova sufficiente in giudizio?

 

La questione probatoria

Il Tribunale ha ricordato che la giurisprudenza consolidata stabilisce criteri stringenti per l’ammissibilità e la valutazione delle prove digitali, in particolare delle conversazioni estratte da applicazioni di messaggistica. In assenza della produzione del dispositivo originale e di una perizia tecnica che ne certifichi l’autenticità, le semplici trascrizioni o gli screenshot di conversazioni non possono essere considerati prova documentale.

 

I riferimenti giurisprudenziali

Il giudice ha richiamato precedenti rilevanti:

  • Tribunale di Milano, sentenza 24.10.2017: In mancanza della produzione del dispositivo elettronico (es. smartphone) contenente i messaggi, non è possibile verificarne l’autenticità tramite consulenza tecnica. Le semplici trascrizioni non costituiscono prova sufficiente.
  • Tribunale di Napoli, sentenza 22.03.2024, n. 3236 (conforme a Cass. 49016/2017): Le conversazioni WhatsApp e gli SMS devono essere supportati dalla produzione del dispositivo e da un’analisi tecnica che ne attesti la corrispondenza agli originali.

Alla luce di tali orientamenti, il Tribunale di Bari ha rigettato la documentazione prodotta dalla conduttrice, ritenendo che gli screenshot, privi del supporto informatico originario, non fossero idonei a dimostrare i pagamenti asseriti.

 

Implicazioni pratiche della decisione

La sentenza ribadisce che l’onere probatorio in caso di contestazioni sulla veridicità di messaggi digitali è rafforzato. Chi intende utilizzare tali elementi in giudizio deve:

  1. Produrre il dispositivo originale (es. smartphone o tablet) contenente le conversazioni;
  2. Richiedere una perizia tecnica che certifichi l’autenticità dei messaggi e la loro riferibilità alle parti coinvolte.

In caso contrario, la documentazione non può essere considerata valida come prova.

 

La decisione del Tribunale

Rigettando la produzione degli screenshot, il Tribunale ha stabilito che la conduttrice non aveva fornito prove sufficienti per dimostrare l’inesistenza della morosità contestata. Di conseguenza, il contratto di locazione è stato risolto per inadempimento e la conduttrice è stata condannata al pagamento dei canoni arretrati e delle spese processuali.

 

Considerazioni finali

La pronuncia del Tribunale di Bari mette in evidenza l’importanza di una corretta gestione della prova digitale nei procedimenti civili. Sebbene gli strumenti di messaggistica siano sempre più utilizzati per documentare rapporti e transazioni, il loro utilizzo in giudizio richiede il rispetto di standard probatori elevati.

Questa decisione non solo ribadisce la centralità dell’autenticità della prova, ma fornisce anche un monito agli utenti: in caso di controversie legali, la conservazione dei dispositivi e la possibilità di eseguire verifiche tecniche possono fare la differenza tra l’accoglimento o il rigetto di una domanda.

 

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