Un caso di rigetto dell’opposizione alla convalida di sfratto per morosità

Nel caso oggetto della sentenza, un conduttore ha presentato opposizione avverso la convalida dello sfratto per morosità emessa con ordinanza del 17 marzo 2021, sostenendo la nullità del provvedimento per violazione delle norme procedurali. Il Tribunale ha esaminato i fatti e rigettato la domanda, ritenendola inammissibile. Di seguito vengono analizzati i principali passaggi e le motivazioni alla base della decisione.

 

La cronologia degli eventi

Il procedimento ha avuto origine con l’atto di citazione del 16 dicembre 2019, quando il locatore ha intimato al conduttore lo sfratto per morosità. Alla prima udienza fissata per il 17 giugno 2020, nessuna delle parti è comparsa, portando il giudice a rinviare la causa al 15 luglio 2020. In tale data, l’intimato si è presentato con il proprio difensore e ha chiesto che gli effetti della citazione di sfratto cessassero ai sensi dell’art. 662 c.p.c., a causa dell’assenza alla precedente udienza. Il giudice, in udienza, ha accettato di rimettere il locatore nei termini per fornire una giustificazione documentale dell’impedimento alla comparizione.

Successivamente, il 18 novembre 2020, è stato concesso un termine di 90 giorni al conduttore per sanare la morosità ai sensi dell’art. 55 della legge n. 392/1978. Tuttavia, il conduttore non ha adempiuto e, con ordinanza del 18 marzo 2021, è stato convalidato lo sfratto, ordinando il rilascio dell’immobile per il 26 luglio 2021.

 

Le contestazioni sollevate dall’opponente

Il conduttore ha contestato la validità del provvedimento di convalida, ritenendolo nullo in quanto emesso in violazione dell’art. 662 c.p.c. Secondo l’opponente, il mancato rispetto delle disposizioni processuali in tema di assenza delle parti avrebbe determinato la decadenza dell’azione di convalida. Ha quindi chiesto al Tribunale di sospendere l’esecuzione del provvedimento e di annullare l’ordinanza di convalida.

 

La posizione del locatore

Il locatore si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’opposizione ex art. 668 c.p.c., in quanto non sussistevano i presupposti di legge. Ha inoltre affermato che il verbale dell’udienza era stato chiuso in tempi molto brevi, non permettendogli di verbalizzare la sua presenza, e che, nonostante fosse stato concesso il termine di grazia al conduttore, questi non aveva sanato la morosità, legittimando così la convalida dello sfratto.

 

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha esaminato l’eccezione preliminare sollevata dal locatore riguardo alla correttezza del rimedio azionato dal conduttore. È stato ritenuto applicabile il principio giurisprudenziale secondo cui, in caso di mancata comparizione del locatore all’udienza di convalida, la citazione perde i suoi effetti processuali e il giudice deve dichiarare estinto il procedimento ex art. 662 c.p.c. Tuttavia, nel caso in esame, il conduttore aveva partecipato alle udienze successive, esercitando pienamente il diritto di difesa e richiedendo il termine di grazia.

La normativa prevede che l’opposizione tardiva sia ammissibile solo se l’intimato non ha avuto conoscenza tempestiva dell’intimazione di sfratto per irregolarità nella notificazione o per cause di forza maggiore. In questa vicenda, invece, il conduttore risultava regolarmente costituito e aveva partecipato al procedimento. Pertanto, qualsiasi questione riguardante la nullità del provvedimento doveva essere sollevata mediante appello, e non attraverso l’opposizione ex art. 668 c.p.c.

 

Conclusione e spese di giudizio

Alla luce dei fatti, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione presentata dal conduttore, poiché non rispettava i termini e le modalità previste dalla legge per impugnare l’ordinanza di convalida. Le spese di lite sono state poste a carico del ricorrente, liquidate in base ai parametri stabiliti dal D.M. n. 55 del 2014, per un totale di 1.268,00 euro, oltre alle spese generali, IVA e CPA.

 

Considerazioni finali

Questa sentenza conferma l’importanza di rispettare rigorosamente le disposizioni procedurali nei casi di sfratto per morosità. La giurisprudenza esige che eventuali contestazioni relative alla convalida dello sfratto siano sollevate attraverso i corretti strumenti giuridici, tenendo conto delle condizioni e dei termini previsti dalla legge.

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