
Il Tribunale di Asti, con la sentenza n. 628 del 2024, ha affrontato una controversia in materia di locazione, relativa alla richiesta di convalida di sfratto per morosità nei confronti di un conduttore. La vicenda ha visto il ricorso alla procedura monitoria, che si è successivamente convertita in un rito ordinario a causa dell’irreperibilità del convenuto, non consentendo di procedere con l’ordinanza di convalida dello sfratto.
La Controversia e la Conversione del Rito
La parte locatrice aveva avviato il procedimento attraverso la richiesta di convalida dello sfratto per morosità, ma, non potendo dimostrare con certezza che il conduttore fosse a conoscenza dell’intimazione di sfratto, è stata necessaria la conversione del rito da sommario a ordinario. Il contraddittorio si è quindi instaurato seguendo l’art. 143 del Codice di Procedura Civile, che disciplina la notificazione agli irreperibili.
Una volta conclusa la fase istruttoria, è emerso che il contratto di locazione, stipulato il 5 gennaio 2022 e registrato il 25 febbraio dello stesso anno, confermava l’esistenza di un obbligo contrattuale tra le parti. Di conseguenza, la parte locatrice aveva diritto a richiedere i canoni non corrisposti e gli oneri accessori dovuti per la fruizione dell’immobile.
Prova dell’Inadempimento e Risoluzione del Contratto
Nell’ambito del contenzioso, la parte attrice ha dimostrato l’inadempimento del conduttore, il quale non aveva corrisposto i canoni di locazione a partire da gennaio 2022. Il mancato pagamento, unito alla mancata corresponsione degli oneri accessori, ha costituito una violazione significativa degli obblighi contrattuali. Ai sensi degli artt. 1453 e 1455 del Codice Civile, il Tribunale ha ritenuto tale inadempimento sufficientemente grave da giustificare la risoluzione del contratto di locazione.
Canoni e Oneri Accessori Dovuti
Il Tribunale ha accertato che il conduttore era in debito di una somma complessiva di 9.168,12 euro, composta da 4.500 euro a titolo di canoni di locazione non pagati fino a dicembre 2023, e 4.668,12 euro per le spese condominiali anticipate dal locatore. Inoltre, è stato stabilito che il conduttore avrebbe dovuto versare ulteriori 450 euro per ogni mese di occupazione successivo a dicembre 2023, fino alla riconsegna effettiva dell’immobile.
La somma mensile di 450 euro era esplicitamente riportata nel contratto di locazione. Il Tribunale ha inoltre stabilito che gli interessi legali dovranno decorrere dal 10 dicembre 2023, data della notificazione del procedimento.
Fissazione della Data di Rilascio dell’Immobile
Essendo stata disposta la risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, il Tribunale ha ordinato il rilascio dell’immobile entro il 31 ottobre 2024. La data è stata stabilita tenendo conto del tempo già trascorso dall’inadempienza del conduttore e dalla sua irreperibilità.
Condanna alle Spese di Giudizio
Infine, il Tribunale ha condannato il conduttore al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.309,00 euro, comprensive di esborsi e compensi per la difesa della parte locatrice, oltre all’Iva e agli altri oneri previsti per legge.
Conclusioni
La sentenza del Tribunale di Asti rappresenta un esempio significativo di come la giurisprudenza italiana affronta i casi di morosità nei contratti di locazione. La decisione chiarisce il quadro giuridico relativo all’inadempimento contrattuale, confermando che è onere del debitore provare di aver adempiuto ai propri obblighi. In assenza di tale prova, la risoluzione del contratto e il pagamento delle somme dovute, inclusi canoni, oneri accessori e interessi legali, diventano inevitabili.

