La Garanzia del Rischio Locativo nelle Polizze Assicurative

La recente sentenza della Corte d’Appello di Napoli, Sez. III, del 15 giugno 2022 (n. 2701), ha offerto un’importante chiarificazione sulla natura del “rischio locativo” all’interno delle polizze assicurative. Questo tipo di garanzia viene considerato come un’ulteriore e specifica copertura accessoria rispetto alle coperture standard offerte dalla polizza. La sentenza si inserisce nell’ambito di una controversia riguardante i danni subiti da un fabbricato commerciale a seguito di un incendio, evidenziando le implicazioni della mancanza di una specifica clausola di rischio locativo nella copertura assicurativa.

 

Il Caso di Specie

La causa ha avuto origine dalla richiesta della società Si. s.r.l., proprietaria di un capannone industriale locato alla ditta No. Cl. di Ca. Fr., per ottenere il risarcimento dei danni causati da un incendio. La No. Cl., che occupava l’immobile in virtù di un contratto di locazione, aveva stipulato una polizza assicurativa con la (…) S.p.A., la quale copriva i danni da incendio. Tuttavia, la compagnia di assicurazioni, chiamata in giudizio da Ca. Fr., contestava la validità della richiesta di manleva, sostenendo che la polizza non prevedeva la garanzia per il “rischio locativo”.

Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda della Si. s.r.l., condannando la (…) S.p.A. al pagamento di un importo pari a 148.552,91 euro, oltre a spese legali. La sentenza era stata impugnata dalla compagnia assicurativa.

 

Il Rischio Locativo: Garanzia Accessoria

La Corte d’Appello ha analizzato il contratto di assicurazione stipulato da Ca. Fr., evidenziando un aspetto cruciale: il “rischio locativo” costituisce una garanzia accessoria e ulteriore rispetto alla copertura standard per incendio. Tale garanzia specifica copre i danni che l’assicurato possa causare, anche con colpa grave, all’immobile detenuto in locazione. In mancanza di questa garanzia, l’immobile indicato nella polizza come “Ubicazione del rischio”, pur essendo coperto per il rischio di incendio, rimane tutelato solo nei limiti della colpa lieve, con esclusione delle ipotesi di dolo o colpa grave.

Nel caso in esame, la polizza stipulata da Ca. Fr. includeva la copertura per l’immobile locato, ma senza la specifica garanzia del rischio locativo. Questo significa che i danni all’immobile, per i quali la Si. s.r.l. chiedeva risarcimento, erano coperti dalla polizza solo entro i limiti della colpa lieve. La garanzia accessoria avrebbe invece esteso la copertura anche ai danni causati con colpa grave.

 

Interpretazione delle Clausole Contrattuali

La Corte ha sottolineato che, nell’interpretazione delle clausole contrattuali, le norme devono essere interpretate nel senso più favorevole al contraente, in linea con il principio previsto dall’art. 1370 del Codice Civile. Anche laddove le clausole non fossero di immediata chiarezza, l’interpretazione sistematica delle condizioni generali di contratto porta alla conclusione che l’assenza della garanzia accessoria limita la copertura dell’assicurato.

 

Polizza Stipulata “Per Conto di Chi Spetta”

Un ulteriore punto di rilievo trattato dalla Corte riguarda la polizza assicurativa stipulata “per conto di chi spetta”, secondo quanto previsto dall’art. 1891 c.c. Tale clausola consente al beneficiario della polizza, in questo caso la Si. s.r.l., di agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa per ottenere l’indennizzo. Sebbene la Si. non avesse partecipato alla perizia contrattuale, la Corte ha stabilito che ciò non precludeva il suo diritto a ottenere l’indennizzo per i danni subiti, poiché la perizia, effettuata tra la No. Cl. e la compagnia assicurativa, non le era opponibile.

 

Conclusioni della Corte

La Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione della (…) S.p.A., confermando la condanna della compagnia al risarcimento dei danni a favore della Si. s.r.l. e di Ca. Fr. La sentenza ribadisce un principio fondamentale: senza la garanzia accessoria del rischio locativo, l’assicurazione per l’immobile locato copre solo i danni derivanti da colpa lieve. L’assicurato non può quindi pretendere di essere manlevato dalla compagnia per danni causati con dolo o colpa grave, a meno che non sia esplicitamente prevista tale copertura nella polizza.

 

Implicazioni per il Settore Assicurativo

Questa sentenza sottolinea l’importanza, per i conduttori di immobili, di verificare attentamente le clausole delle proprie polizze assicurative. In particolare, la presenza o meno della garanzia accessoria del rischio locativo può fare una differenza sostanziale nelle ipotesi di danni causati agli immobili detenuti in locazione, specialmente nei casi di colpa grave.

 

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