Il Danno da Occupazione Senza Titolo: come quantificarlo?

La sentenza del Tribunale di Milano, Sez. II, del 25 gennaio 2023, n. 624, si inserisce in un contesto giurisprudenziale consolidato, confermando che, in caso di occupazione senza titolo, il danno deve essere commisurato al presumibile valore locativo dell’immobile. La decisione tratta della controversia tra il Comune di Milano e il Fallimento U.E. s.r.l., riguardante la quantificazione delle indennità di occupazione dovute per la mancata riconsegna tempestiva di immobili concessi in uso.

 

Fatti di Causa

Il Comune di Milano ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento U.E. s.r.l., lamentando la parziale esclusione di un credito relativo a canoni di locazione e indennità di occupazione maturati dopo la dichiarazione di fallimento e sino alla riconsegna effettiva degli immobili. La questione centrale verteva sulla determinazione del credito per l’occupazione senza titolo degli immobili, che il Comune sosteneva dovesse essere calcolato secondo i canoni contrattualmente previsti.

Il Giudice Delegato (G.D.), in fase sommaria, aveva ridotto l’importo richiesto, quantificando forfettariamente l’indennità post fallimento in euro 10.000, giustificando tale riduzione con l’assenza di attività commerciale nei locali e il tempo trascorso per definire una transazione con la nuova concessionaria.

 

Il Principio Giuridico: Il Danno da Occupazione Senza Titolo

Un elemento chiave di questa sentenza è il principio secondo cui, in caso di occupazione sine titulo, il danno va considerato “in re ipsa”, ovvero sussiste per il solo fatto della mancata riconsegna dell’immobile. In tali casi, il danno viene parametrato al valore locativo presumibile del bene, come previsto dall‘art. 1591 c.c., indipendentemente dall’effettivo utilizzo che l’occupante fa del bene.

La giurisprudenza, citata anche nella sentenza, ha stabilito che il criterio di valutazione previsto dall’art. 1591 c.c. si applica in via analogica anche ai rapporti di concessione, quando il concessionario continua a utilizzare il bene senza titolo, dopo la scadenza del contratto o la revoca della concessione stessa (Cass. n. 15301/2000, Cass. n. 9977/2011, e Cass. n. 20708/2019).

 

La Decisione del Tribunale

Il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente l’opposizione del Comune, riconoscendo che la mancata riconsegna tempestiva degli immobili da parte della curatela del fallimento costituisce un illecito extracontrattuale e che, pertanto, il Comune ha diritto a un risarcimento pari al valore locativo dell’immobile per il periodo di occupazione. Tuttavia, la richiesta del Comune di ammettere ulteriori somme per il periodo successivo al 30 settembre 2021 è stata dichiarata inammissibile, in quanto rappresentava una domanda nuova rispetto a quella originariamente presentata.

 

Conclusioni

La sentenza conferma l’importanza di calcolare il danno da occupazione senza titolo sulla base del valore locativo dell’immobile, anche quando non vi è un’effettiva attività svolta nei locali. Il Comune di Milano, nonostante la riduzione dell’importo inizialmente richiesto, ha ottenuto il riconoscimento di un credito per l’indennità di occupazione, riconfermando un principio consolidato in materia di locazioni e concessioni pubbliche.

L’occupazione sine titulo genera un danno automatico, e per quantificarlo non è necessario provare ulteriori perdite economiche o danni particolari, se non la mancata restituzione del bene. Questo conferma il ruolo protettivo che l’ordinamento riserva alla tutela della proprietà e del possesso, anche in situazioni di fallimento e concessioni pubbliche non rinnovate.

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