
La sentenza n. 624/2022 del Tribunale di Pordenone affronta un caso particolarmente rilevante in tema di locazione e recesso anticipato da parte del conduttore. La decisione ha ribadito un principio fondamentale: in caso di recesso senza il dovuto preavviso, il conduttore è tenuto a corrispondere al locatore i canoni di locazione per il periodo di mancato preavviso, anche qualora l’immobile venga riconsegnato in anticipo.
I Fatti della Causa
Il caso in esame riguarda un contratto di locazione stipulato il 15 aprile 2019 tra il locatore (parte ricorrente) e il conduttore (parte convenuta), avente ad oggetto un appartamento per un periodo di quattro anni rinnovabili, al canone di locazione annuo di 4.200 euro, corrisposto in rate mensili di 350 euro. Nel giugno 2021, il conduttore comunicava la sua intenzione di recedere anticipatamente dal contratto, dichiarando che avrebbe liberato l’immobile il 5 luglio 2021, senza tuttavia rispettare il preavviso contrattualmente previsto di sei mesi.
Dopo il rilascio dell’immobile, il locatore segnalava non solo il mancato versamento dei canoni relativi al periodo 15 giugno – 14 luglio 2021, ma anche il fatto che l’immobile fosse stato restituito in pessime condizioni e con mobili mancanti rispetto all’inventario sottoscritto. Nonostante i tentativi di mediazione, il conduttore non adempiva agli obblighi di ripristino o di pagamento del debito accumulato, portando così il locatore a promuovere l’azione legale per il risarcimento dei danni.
Obbligo di Preavviso e Conseguenze del Recesso Anticipato
Il Tribunale ha chiarito che il recesso anticipato comunicato dal conduttore era formalmente valido, in quanto la facoltà di recesso era prevista dal contratto stesso, conformemente all’art. 4 della Legge n. 392/1978. Tuttavia, la normativa vigente in materia di locazioni ad uso abitativo, disciplinata dall’art. 3, comma 6, della Legge n. 431/1998, stabilisce che il conduttore può recedere in qualsiasi momento per gravi motivi, ma deve dare un preavviso di sei mesi.
Nel caso specifico, il conduttore non ha rispettato tale obbligo, nonostante avesse citato la norma nel comunicare il recesso. La mancata osservanza del termine di preavviso ha quindi comportato l’obbligo di versare i canoni di locazione fino al 14 gennaio 2022, periodo durante il quale l’immobile è rimasto sfitto. In tal senso, il conduttore è stato condannato a pagare i canoni arretrati per complessivi 2.100 euro, corrispondenti ai sei mesi di preavviso mancato, oltre alla somma di 350 euro relativa al periodo 15 giugno – 14 luglio 2021.
Danni All’Immobilie e Responsabilità del Conduttore
Oltre alla questione economica legata ai canoni non corrisposti, il Tribunale ha preso in esame i danni arrecati all’immobile e ai beni mobili presenti, come da inventario sottoscritto dalle parti al momento della stipula del contratto. Il locatore ha dimostrato, tramite prove testimoniali e perizie, che l’immobile era stato riconsegnato in pessime condizioni e che mancavano alcuni mobili.
L’assenza del conduttore in giudizio e la mancata risposta alle accuse formulate hanno rafforzato la posizione del locatore. Il Giudice ha fatto riferimento all’art. 232 c.p.c., che consente di ritenere ammessi i fatti non contestati in sede di interrogatorio formale, valutando le prove fornite dal locatore come sufficienti a dimostrare la responsabilità del conduttore. Pertanto, quest’ultimo è stato condannato al pagamento dei danni quantificati in 6.917,30 euro.
Conclusioni della Sentenza
Il Tribunale di Pordenone, accogliendo integralmente le richieste del locatore, ha condannato il conduttore al pagamento complessivo di 9.367,30 euro, comprensivi dei canoni arretrati e dei danni all’immobile. La sentenza sottolinea, inoltre, l’importanza di rispettare i termini contrattuali e le normative vigenti in caso di recesso anticipato da un contratto di locazione.
Le Implicazioni per Futuri Casi di Recesso Anticipato
Questa sentenza offre una chiara guida giuridica su due aspetti cruciali per chi si trova a gestire una locazione:
- Obbligo di preavviso: Anche in presenza di motivi gravi, il conduttore non può sottrarsi all’obbligo di preavviso di sei mesi previsto dalla normativa sulle locazioni abitative. In caso di mancato rispetto di tale termine, il conduttore è tenuto a corrispondere al locatore i canoni per il periodo di mancato preavviso.
- Responsabilità per danni all’immobile: Il conduttore è responsabile per lo stato dell’immobile al momento della riconsegna e può essere chiamato a rispondere economicamente per eventuali danni, se non dimostra di aver riconsegnato l’immobile nello stato in cui l’ha ricevuto, come attestato dall’inventario.
In sintesi, la sentenza n. 624 del Tribunale di Pordenone rafforza l’importanza del rispetto delle regole contrattuali e normative, sia per i locatori che per i conduttori, e fornisce un precedente chiaro per la gestione dei recessi anticipati nei contratti di locazione.

