
La normativa italiana prevede vari scenari in cui un contratto di locazione può essere trasferito a terzi, sia in caso di decesso del conduttore che in altre situazioni familiari o assimilabili. Particolare attenzione viene posta alla convivenza more uxorio, ossia la convivenza tra persone non sposate, e alle condizioni che permettono il subentro nel contratto di locazione al cessare di tale convivenza.
Successione per Cessazione della Convivenza More Uxorio
L’art. 6 della legge n. 392/1978 stabilisce che in caso di cessazione della convivenza more uxorio, la prole naturale rappresenta la condizione necessaria per il trasferimento del contratto di locazione. Questo principio è stato introdotto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 404/1988, che ha sottolineato l’importanza di tutelare il nucleo familiare residuo. La Corte ha più volte ribadito la legittimità costituzionale di questa disposizione, escludendo la successione nel contratto in assenza di prole naturale (Corte Cost., n. 7/2010; Corte Cost., n. 204/2003).
La Facoltà di Subentrare del Convivente di Fatto
La legge n. 76/2016 ha introdotto ulteriori disposizioni per i conviventi di fatto, conferendo loro la facoltà di subentrare nel contratto di locazione in caso di recesso del conduttore. Tuttavia, questa facoltà non è automatica e richiede una manifestazione di volontà da parte del convivente. Inoltre, la normativa non specifica le modalità né i termini entro cui tale facoltà deve essere esercitata, né chiarisce la responsabilità del convivente subentrante per eventuali morosità preesistenti.
Opposizione di Terzo
L’art. 404 del codice di procedura civile disciplina l’opposizione di terzo, ordinaria e revocatoria. La legittimazione all’opposizione ordinaria richiede che il terzo sia titolare di un diritto autonomo pregiudicato dalla sentenza resa inter alios. In caso di dolo o collusione, i creditori o gli aventi causa possono proporre opposizione revocatoria entro 30 giorni dalla scoperta del dolo.
Diritti del Convivente More Uxorio
Il convivente more uxorio ha il diritto di succedere nel contratto di locazione se la convivenza è caratterizzata da serietà e stabilità. La Corte Costituzionale ha esteso questo diritto in virtù del diritto all’abitazione, riconosciuto tra i diritti inviolabili dell’uomo (Trib. Genova, 30 ottobre 2013, n. 3202). In caso di allontanamento del conduttore, il convivente more uxorio con prole naturale ha diritto di subentrare nel contratto, indipendentemente dalla conoscenza del locatore (Cass. III, n. 9868/1997; Cass. III, n. 2524/1989).
Conclusione
La normativa italiana garantisce specifiche tutele ai conviventi more uxorio in materia di locazione, particolarmente quando vi sia prole naturale. La giurisprudenza ha confermato che, in caso di cessazione della convivenza, il convivente ha diritto di succedere nel contratto di locazione, tutelando così il diritto all’abitazione e la stabilità del nucleo familiare residuo. Tuttavia, è consigliabile inserire clausole specifiche nei contratti di locazione per disciplinare chiaramente questi aspetti e prevenire eventuali controversie.

