
La Restituzione della Cosa Locata
Il contratto di locazione implica per il conduttore l’obbligo di restituire l’immobile al termine del rapporto, sia per scadenza naturale sia per disdetta anticipata. Questo dovere, sebbene non esplicitamente menzionato nell’art. 1587 c.c., è implicito nella natura stessa della locazione, regolamentato dall‘art. 1590 c.c. che richiede la restituzione del bene nello stato originale, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso. La riconsegna delle chiavi, spesso documentata in un verbale firmato dalle parti, segna formalmente la restituzione dell’immobile.
La Mora del Debitore
Per evitare le conseguenze dell’art. 1591 c.c., il conduttore deve notificare al locatore l’intenzione di riconsegnare l’immobile. Sebbene in passato si richiedesse un’offerta formale, attualmente è sufficiente un’offerta seria, concreta e tempestiva. Tale offerta evita la mora del conduttore, ma non comporta automaticamente la mora del creditore ai sensi degli artt. 1216 e 1209 c.c.
La Mora del Creditore
L’art. 1206 c.c. definisce la mora del creditore in due casi: rifiuto della prestazione o omissione delle attività necessarie per l’adempimento del debitore. Il rifiuto del locatore di ricevere l’immobile può portare a conseguenze negative per il creditore, tra cui il risarcimento dei danni, le spese di custodia e il rischio dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Offerta Reale e Offerta per Intimazione
Se l’obbligazione riguarda beni mobili o denaro, l’offerta deve essere reale e fatta da un pubblico ufficiale. Per i beni immobili, invece, l’offerta consiste in un’intimazione al creditore di prendere possesso dell’immobile. Questo atto deve essere notificato in forma scritta, come previsto dagli artt. 1216, 1209, e 1217 c.c.
Offerta Non Formale
Nel contesto delle locazioni, l’art. 1220 c.c. stabilisce che il conduttore non è considerato in mora se ha fatto un’offerta tempestiva, anche non formale, a meno che il locatore non l’abbia rifiutata per un motivo legittimo. Un’offerta di restituzione contenuta in una raccomandata di recesso è sufficiente per evitare la mora del conduttore.
Gli Effetti del Rifiuto del Creditore
Se il creditore rifiuta l’offerta, il debitore può liberarsi depositando quanto dovuto. Per i beni immobili, il debitore può chiedere al giudice la nomina di un sequestratario. Il rifiuto del locatore di accettare la restituzione dell’immobile senza giustificato motivo può costituire un danno risarcibile per il conduttore, che può agire in giudizio per ottenere il risarcimento.
Prove Necessarie e Danno Risarcibile
Il conduttore deve dimostrare l’ingiustificato rifiuto del locatore e il danno subito. Deve allegare il contratto di locazione e provare il ritardo del locatore nell’accettare la riconsegna. Inoltre, deve dimostrare l’esistenza di un danno risarcibile derivante dalla permanenza forzata nell’immobile.
Responsabilità Concorrenze e Comportamento di Buona Fede
Anche se il conduttore può essere responsabile per danni all’immobile, il comportamento del locatore deve essere improntato alla buona fede. Il rifiuto del locatore di accettare la restituzione può essere giustificato solo in presenza di validi motivi. Eventuali eccezioni del locatore, come danni occulti, devono essere sollevate con riserva e documentate.
In conclusione, il conduttore può legittimamente agire in giudizio contro il locatore che, senza giustificato motivo, rifiuti di accettare la restituzione dell’immobile alla scadenza del contratto, chiedendo il risarcimento dei danni subiti per il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione del locatore.

