
L’usucapione è un tema fondamentale nell’ordinamento legale, e si distingue principalmente in tre tipologie: ordinaria, abbreviata e speciale per la piccola proprietà rurale. Scopriamo i dettagli di ciascuna.
Usucapione ordinaria
L’usucapione ordinaria, regolamentata dall’articolo 1158 del codice civile, riguarda i diritti reali su beni immobili. Il periodo richiesto per acquisire tali diritti è di venti anni. Questa forma di usucapione richiede un lungo periodo di occupazione legale per ottenere il diritto su proprietà immobiliari.
Usucapione abbreviata su beni immobili
L’usucapione abbreviata, disciplinata dall’articolo 1159 del codice civile, offre un percorso più rapido per acquisire diritti reali su beni immobili. In questo caso, il termine si dimezza a dieci anni dalla trascrizione del titolo astrattamente idoneo nei registri immobiliari. Questa opzione è valida quando un soggetto, in buona fede, acquisisce un diritto da chi, pur dichiarandosi titolare, non lo è effettivamente.
Usucapione su beni mobili
Per quanto riguarda i diritti reali su beni mobili, l’usucapione ordinaria richiede dieci anni, come previsto dall’articolo 1161 del codice civile. Nel caso di beni mobili iscritti nei pubblici registri, il periodo si riduce a tre anni dalla trascrizione del titolo astrattamente idoneo.
Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale
Un’ulteriore forma di usucapione è quella speciale per la piccola proprietà rurale, regolamentata dall’articolo 1159 bis del codice civile. Questa si applica solo in casi specifici indicati nell’articolo e si completa in quindici anni se ordinaria, oppure in cinque anni se abbreviata, ovvero in seguito alla trascrizione di un titolo astrattamente idoneo a trasferire il diritto.