
Il procedimento di licenza o sfratto, disciplinato dagli artt. 657 e 658 e ss. c.p.c., è caratterizzato da una rapidità d’azione che richiede specifiche tutele per il conduttore.
Atto di citazione e intimazioni: velocità e tutela
Il processo si avvia con un atto di citazione presso il Tribunale del luogo di ubicazione dell’immobile locato. La mancata opposizione, unita alla presenza dei presupposti di legge, conduce all’emissione di un’ordinanza di convalida da parte del giudice competente.
L’art. 660 c.p.c. impone che le intimazioni siano notificate a norma degli articoli 137 e seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto.
La giurisprudenza sottolinea l’incompatibilità con il rito in esame della modalità di notificazione dell’art. 143 c.p.c..
Se l’intimazione non è stata notificata in mani proprie, l’ufficiale giudiziario deve spedire avviso all’intimato dell’effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all’originale dell’atto la ricevuta di spedizione.
A differenza dell’atto di citazione “ordinario”, l’avvertimento di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. è sostituito dall’invito a comparire nell’udienza indicata, con l’avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell’art. 663 cp.c.
Tempi accelerati e semplificazione delle fasi processuali
L’art. 660, comma 4, c.p.c. stabilisce che tra la notificazione dell’intimazione e l’udienza devono intercorrere termini liberi non inferiori a venti giorni. Il giudice, in cause che richiedono pronta spedizione, può abbreviare i termini di comparizione fino alla metà su istanza dell’intimante.
La procedura offre una semplificazione notevole dei tempi e delle forme di costituzione. Le parti si costituiscono depositando l’intimazione in cancelleria con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta.
Tutela del conduttore e opposizione
A favore del conduttore, l’art. 660 c.p.c. stabilisce che per l’opposizione è sufficiente la comparizione personale dell’intimato. Nel caso di mancata comparizione del locatore all’udienza gli effetti dell’intimazione cessano.
L’art. 663 c.p.c. sottolinea la natura sommaria del procedimento, con la convalida della licenza o dello sfratto in caso di mancata opposizione dell’intimato.
Opposizione e mutamento del rito
In caso di opposizione, il giudice dispone il mutamento del rito secondo l’art. 426 c.p.c., e il procedimento prosegue nelle forme del rito “ordinario” ex art. 447-bis c.p.c..
Opposizione in caso di irregolarità o forza maggiore
Il conduttore può fare opposizione entro dieci giorni dall’esecuzione se l’intimazione è stata convalidata in sua assenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore, secondo l’art. 668 c.p.c.
La sentenza della Corte costituzionale del 18 maggio 1972, n. 89, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 668 c.p.c. in parte, consentendo la tardiva opposizione in determinate circostanze.
In conclusione, il procedimento di licenza o sfratto, se da un lato è caratterizzato dalla sua celerità, dall’altro è accompagnato da precise norme e tutele per entrambe le parti coinvolte.