Successione nel Contratto di Locazione dopo Separazione o Divorzio: Le Nuove Leggi e le Implicazioni

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I Soggetti Successibili nel Contratto di Locazione

L’articolo 6 della legge n. 392/1978 stabilisce chi ha il diritto di subentrare in un contratto di locazione, sia in caso di decesso del conduttore, sia in altre situazioni legate ai rapporti familiari o equiparabili, come separazioni, divorzi e convivenze more uxorio.

 

Separazione Giudiziale e Assegnazione della Casa Familiare

Nel caso di separazione giudiziale, il contratto di locazione passa al coniuge a cui il giudice ha assegnato il diritto di abitare nella casa familiare, come stabilito dall’art. 337-sexies c.c., introdotto dal d.lgs. n. 154/2013. Questo provvedimento tiene prioritariamente conto dell’interesse dei figli, garantendo la stabilità dell’abitazione per loro.

 

Subentro nella Locazione in Caso di Scioglimento del Matrimonio

Il meccanismo previsto per la separazione giudiziale si applica anche in caso di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Il subentro nella locazione è determinato dal provvedimento del giudice, che assegna il diritto di abitare la casa familiare.

 

La Comunicazione della Successione e la Legittimazione del Conduttore Originario

In un contratto di locazione di un immobile urbano ad uso abitativo, la successione del conduttore è opponibile al locatore solo dalla data della comunicazione della cessione. Fino a quel momento, il conduttore originario è legittimato a pagare i canoni di locazione rimasti inevasi, anche se non ha più avuto la disponibilità dell’immobile. Questo principio è stato confermato da una sentenza del Tribunale di Roma del 18 giugno 2004.

 

Le Modifiche Legislative e le Decisioni della Corte Costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli articoli 6, commi 2 e 3 della legge n. 392/1978 in alcuni casi di successione nel contratto di locazione. La sentenza stabilisce che il convivente more uxorio dovrebbe essere incluso tra i successibili in caso di morte del conduttore. Inoltre, se tra il coniuge separato e il conduttore vi è un accordo, il coniuge dovrebbe poter subentrare. La Corte ha inoltre previsto la possibilità di successione nel contratto di locazione per il conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente, quando vi sia prole naturale (Corte cost. n. 404/1988).

 

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