
A carico di chi sono le spese di registrazione?
L’articolo 8 della legge 392 del 1978, richiamato per le locazioni ad uso diverso da quello abitativo dal successivo articolo 41, sancisce che le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali.
La disposizione in esame si riferisce ai soli rapporti interni locatore/conduttore, mentre nei confronti dell’amministrazione finanziaria sussiste la responsabilità solidale dei contraenti per l’adempimento dell’obbligazione tributaria.
Nei rapporti interni, nulla impedisce ai contraenti di trovare un diverso assetto del loro interessi prevedendo l’obbligo di porre le spese di registrazione soltanto a carico di uno di essi, salvo sempre il diritto al rimborso della metà dell’importo.
A chi spetta l’adempimento della registrazione?
Il nuovo testo del comma 1 dell’articolo 13 della legge 431 del 1998 fa espressamente carico al locatore di provvedere alla registrazione al termine perentorio di 30 giorni dandone documentata comunicazione, nel termine di 60 giorni, al conduttore e all’amministrazione del condominio.
Nelle locazioni immobiliari ad uso abitativo, da gennaio 2016, l’obbligo di registrazione del contratto ricade sul solo locatore, mentre, nelle altre tipologie locatizie, di tale adempimento sono gravati entrambi i contraenti in mancanza di difformi usi locali.
Cosa fare in caso di mancato versamento delle spese di registrazione?
Qualora l’inquilino non corrisponda la metà dell’importo dovuto delle spese di registrazione, il locatore potrà, prima di avviare l’azione giudiziaria, inviare una lettera di messa in mora con la richiesta di pagamento delle somme dovute.
In mancanza del pagamento, il locatore potrà procedere alla deposito di un ricorso monitorio finalizzato ad ottenere un decreto ingiuntivo di condanna dell’inquilino al pagamento di quanto dovuto a titolo di spese di registrazione.
L’azione per decreto ingiuntivo non richiede di esperire preventivamente il procedimento di mediazione.
E in caso di pagamento tardivo delle spese di registrazione?
Il locatore non può addebitare al conduttore anche il pagamento pro quota di eventuali sanzioni calcolate dal fisco sull’intera imposta di registro, laddove corrisposta tardivamente, perché il relativo adempimento grava ex lege sul locatore il quale deve comunicare al conduttore di avere tempestivamente provveduto al pagamento dell’imposta dovuta, addebitandogli la differenza pari al 50% della sola somma originariamente dovuta, determinata in base a un adempimento tempestivo.