
La Riforma Cartabia ha modificato due norme sugli sfratti: gli articoli 663 e 657 del codice di procedura civile.
Modifica dell’art. 663 c.p.c.
La modifica dell’articolo 663 c.p.c. è un semplice aggiornamento dovuto alla modifica dell’articolo 475 c.p.c..
L’obiettivo del legislatore è accelerare la fase esecutiva semplificando il processo di emissione del titolo esecutivo.
Secondo il nuovo articolo 475 c.p.c., le sentenze, le decisioni e gli altri atti del tribunale, così come gli atti notarili o di altri funzionari pubblici, devono essere copie conformi all’originale per poter essere utilizzati come titolo esecutivo per l’esecuzione forzata, a meno che la legge disponga diversamente.
Di conseguenza, non sarà più necessario apporre sui titoli la formula esecutiva, il cosiddetto “comandiamo”. L’articolo 663 c.p.c., che originariamente prevedeva che se l’intimato non compariva o non si opponeva, il giudice convalidava la licenza o lo sfratto e ordinava l’apposizione della formula esecutiva sulla citazione, ora prevede che se l’intimato non compare o non si oppone, il giudice convalida con un’ordinanza esecutiva la licenza o lo sfratto.
Pertanto, per eseguire lo sfratto dell’intimato, non sarà più necessario richiedere l’apposizione della formula esecutiva sulla citazione notificata, ma sarà sufficiente una copia conforme di essa, come previsto dall’articolo 475 c.p.c.
La modifica dell’articolo 663 c.p.c. influisce solo su una questione formale e avrà poco effetto sostanziale.
Modifica dell’art. 657 c.p.c.
La vera novità della riforma si trova invece nella modifica dell’articolo 657 c.p.c., ancora intitolato “Notifica di licenza e sfratto per la fine del contratto di locazione”, con la quale è stato esteso il procedimento di sfratto anche al comodato e all’affitto d’azienda.
Probabilmente, sarebbe stato opportuno prestare maggiore attenzione nella modifica della norma che fa riferimento solo alla “fine del contratto di locazione”, un termine che non si adatta bene al contratto di comodato. Sarebbe stato preferibile utilizzare una formulazione più generica che potesse includere tutti i tipi di contratti contemplati dalla norma, ad esempio, “cessazione per scadenza del termine”.
L’estensione del procedimento di sfratto all’affitto d’azienda suscita, inoltre, alcuni dubbi. Come è noto, il procedimento di sfratto rientra tra i procedimenti sommari, che sono caratterizzati da modalità semplificate e veloci. Questo rappresenta un’eccezione al principio generale secondo cui i diritti vengono riconosciuti attraverso un processo ordinario.
Ci si chiede quindi se una procedura così rapida sia davvero adeguata al contratto di affitto d’azienda, che spesso coinvolge realtà commerciali complesse e numerosi altri rapporti