
In merito alla ripartizione delle spese condominiali, la legge stabilisce che al proprietario spetti il pagamento degli oneri condominiali straordinari, mentre all’inquilino il pagamento delle spese condominiali ordinarie, salvo che le parti non abbiamo diversamente pattuito nel contratto di locazione.
In presenza di un debito condominiale, normalmente l’amministratore deve rivolgere la sua richiesta di pagamento al proprietario, anche perché lo stesso può non avere contezza dei rapporti con l’inquilino e degli accordi contrattuali in merito al pagamento degli oneri condominiali.
In alcuni casi, tuttavia, l’amministratore di condominio richiede il pagamento degli oneri condominiali ordinari direttamente al conduttore salvo poi, in assenza del pagamento del dovuto da parte di questi, rivolgere la stessa richiesta al proprietario.
A quest’ultimo non resterà che pagare per poi, a sua volta, richiedere il pagamento del dovuto all’inquilino, inviandogli una lettera di messa in mora.
Sulla messa in mora all’inquilino
In base a quanto disposto all’articolo 9 della legge 392 del 1978, l’inquilino, una volta ricevuta la lettera di messa in mora del proprietario, ha due mesi di tempo per poter pagare e, in questo arco di tempo, ha la possibilità di ottenere i bilanci condominiali, i documenti giustificativi dell’importo richiesto, nonché l’indicazione dei criteri di ripartizione delle spese adoperati.
Nel momento in cui il conduttore esercita tale diritto, il locatore dovrà prontamente fornire quanto richiesto.
L’inquilino è legalmente messo in mora, ai sensi dell’art. 1219 c.c., solo con il decorso del termine di 60 giorni sopra detto.
Nel caso in cui non eserciti la richiesta documentale nel termine previsto, l’inquilino non potrà interrompere o sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo di oneri condominiali.
Qual è l’onere della prova del proprietario in sede giudiziaria?
In sede giudiziaria, in caso di opposizione dell’inquilino, secondo costante giurisprudenza, il locatore dovrà produrre in giudizio semplicemente i rendiconti condominiali, alla luce del fatto che i documenti giustificativi delle spese si trovano nella disponibilità dell’amministratore e non del proprietario.
Infatti, non vi è un onere di quest’ultimo di munirsi di tali documenti, tanto più che il conduttore ha il diritto di prenderne visione presso l’amministratore che li custodisce.
Insomma è l’inquilino che, a seguito della richiesta di pagamento effettuata dal proprietario con la messa in mora, nei 60 giorni di tempo a lui concessi, dovrà attivarsi per chiedere, direttamente all’amministratore, i documenti giustificativi delle spese a lui addebitate.
Qualora non effettui tale richiesta in sede stragiudiziale, non potrà successivamente in giudizio pretendere le c.d. “pezze d’appoggio” delle spese condominiali a lui addebitate.
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