Restituzione del deposito cauzionale

deposito cauzionale

Il deposito cauzionale è una somma di denaro rilasciata dal conduttore al locatore a garanzia delle obbligazioni a suo carico fino al termine del rapporto ad alla riconsegna dei locali.

La funzione del deposito è quella di assicurare l’adempimento di tutti gli obblighi del conduttore ivi compresi l’osservanza della destinazione d’uso, la regolarità dei versamenti periodici, l’esatta restituzione del bene locato, e quindi non solo di quella relativa al pagamento del canone.

La somma versata a tale titolo non può essere opposta in compensazione con i canoni dovuti, a meno che le parti non lo abbiano appositamente stabilito, perché altrimenti verrebbe meno la sua funzione di garanzia per le altre obbligazioni eventualmente ancora rimaste a carico del conduttore.

In caso di mancato versamento del deposito cauzionale il locatore può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.

Se il contratto non impone la corresponsione della cauzione, questa non può essere chiesta successivamente alla conclusione dello stesso.

 

Quando e come va restituito il deposito cauzionale

L’obbligo di corrispondere annualmente gli interessi sulle somme versate a titolo di cauzione è inderogabile sicché qualunque accordo che escluda o limiti il pagamento degli interessi è nullo ai sensi dell’articolo 1418 comma primo del codice civile.

L’obbligo di restituzione del deposito cauzionale sorge in capo al locatore al termine del rapporto, non appena avvenuto il rilascio dell’immobile locato; ne deriva che, ove il locatore trattenga la somma dopo tale evento senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati, il conduttore può esigerne la restituzione.

In particolare, il conduttore potrà agire con la procedura monitoria e il locatore, in sede di opposizione, potrà far valere i suoi eventuali diritti a trattenerla.

Si ricorda che l’azione monitoria è un procedimento speciale sommario caratterizzato dalla sommarietà dell’esame delle prove comprovanti l’esistenza del credito, finalizzato a una rapida pronuncia giudiziale immediatamente eseguibile in danno del debitore.

Il diritto del conduttore alla ripetizione del deposito cauzionale è soggetto al termine di prescrizione decennale.

Guarda anche il mio video sull’argomento:

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