
La legge 104 del 1992 è la legge che regola l’assistenza e i diritti delle persone portatrici di handicap.
Tale normativa garantisce a chi è portatore di handicap, o a chi ha un familiare in tali condizioni, diverse agevolazioni.
Ma tale legge tutela i disabili in caso in cui subiscano una procedura di sfratto?.
In cosa consiste lo sfratto
Si ricorda che esistono due tipologie di sfratto:
- lo sfratto per morosità, che si ha quando il conduttore è moroso rispetto al pagamento dei canoni di locazione o degli oneri accessori, quali ad esempio gli oneri condominiali;
- lo sfratto per finita locazione che si ha invece quando, nonostante la scadenza del contratto di locazione, l’inquilino non rilascia l’immobile.
Sfratto per morosità e invalidi
Nel caso di sfratto per morosità l’inquilino moroso ha la possibilità di richiedere al giudice, in sede di udienza di convalida, la concessione di un termine di grazia, ovvero una proroga di 90 giorni per sanare la morosità.
Inoltre, l’articolo 55 della legge sull’ equo canone prevede la possibilità di richiedere un termine più lungo di 120 giorni in presenza di alcune circostanze; in particolare, il conduttore deve provare che la morosità, protrattasi per un periodo massimo di due mesi, è dovuta a condizioni economiche precarie e che le stesse, sorte dopo la stipula del contratto, derivino da malattia, disoccupazione o gravi e comprovate condizioni di difficoltà.
Possono rientrare in tale ultima fattispecie anche i casi delle persone invalide e portatrici di handicap ai sensi della legge 104 del 1992.
Sfratto per finita locazione e invalidi
Nel caso invece dello sfratto per finita locazione, le persone portatrici di handicap o malate terminali, ovvero che hanno all’interno della famiglia una persona portatrice di handicap o malata terminale, che sia convivente da almeno sei mesi, possono chiedere, nel caso in cui siano stati emessi i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione, un differimento del giorno dell’esecuzione.
Tale differimento, previsto dal comma 5 dell’articolo sei della legge 431 del 1998, può arrivare fino a 18 mesi e l’istanza andrà presentata al giudice dell’esecuzione.
Tuttavia, in presenza di tale periodo di sospensione dell’esecuzione, fino all’effettivo rilascio, il conduttore dovrà corrispondere una somma mensile pari al canone di locazione dovuto maggiorato del 20%.
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