
Tipi di sfratto e procedura
Come abbiamo visto in altri miei precedenti articoli è possibile per il locatore intimare i seguenti tipi di sfratto:
- sfratto per morosità, a seguito del mancato pagamento del canone di affitto;
- sfratto per finita locazione qualora il conduttore non rilasci l’immobile nonostante la scadenza del contratto;
La procedura di sfratto viene avviata mediante la notifica di un atto di intimazione di sfratto con citazione a comparire in udienza, innanzi al giudice competente, in una determinata data.
Il conduttore dovrà presentarsi davanti al giudice o personalmente o assistito da un legale e potrà:
- evitare lo sfratto pagando tutte le somme dovute, siano essi i canoni di locazione o oneri condominiali;
- richiedere un termine di grazia di 90 giorni in caso di comprovate difficoltà economiche;
- chiedere un termine di grazia di 120 giorni, qualora l’inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, sia dovuta a motivi successivi alla stipula del contratto e legati a ragioni quali malattia, disoccupazione comprovate difficoltà economiche ecc.
Quanto sopra detto vale per tutti i tipi di sfratto, anche se in presenza di figli minori è più probabile che il conduttore possa ottenere un termine di grazia di 120 giorni, viste le maggiori difficoltà legate ad un nucleo familiare più ampio.
Con l’ordinanza di convalida di sfratto, qualora la stessa venga emessa, il giudice fissa la data dell’esecuzione entro il termine massimo di sei mesi, ovvero in casi eccezionali di dodici mesi dalla data del provvedimento.
Qualora, tuttavia, il conduttore chieda il termine di grazia per sanare la morosità e non provveda al versamento delle somme dovute, la data dell’esecuzione non potrà essere fissata oltre 60 giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.
Sfratto con minorenni
Sebbene non vi sia una normativa specifica che tuteli e le famiglie con minorenni, può dirsi che la presenza di figli minori, unitamente ad altre condizioni di difficoltà, può sicuramente rientrare in quelle circostanze eccezionali in virtù delle quali vi è la possibilità della concessione del termine massimo di 12 mesi per il rilascio.
Qualora il conduttore non rilasci l’immobile nella scadenza fissata dal Giudice, il locatore potrà avviare una procedura esecutiva di rilascio con l’ausilio dell’ufficiale giudiziario.
Quest’ultimo, in presenza di minori e di particolari situazioni di difficoltà, potrà attivare i servizi sociali, al fine di favorire l’individuazione di un alloggio idoneo per il nucleo familiare, ovvero potrà informare la famiglia dell’opportunità di rivolgersi ai servizi sociali per l’assistenza (nel caso in cui la famiglia non sia già seguita dai servizi stessi) e la informerà sui successivi passi dell’esecuzione.
In particolare, l’Ufficiale Giudiziario preavvisa la famiglia che, pur potendo intervenire su richiesta degli interessati forme varie di assistenza, lo sfratto dovrà comunque avere esecuzione.
In casi di particolare disagio, l’esecuzione potrà essere rinviata dall’Ufficiale Giudiziario fino a quando il comune non abbia individuato un alloggio da assegnare al nucleo familiare.
Nei casi più gravi, qualora non sia stato reperito un alloggio idoneo al nucleo familiare, dovrà essere richiesto l’ intervento del Giudice Tutelare. Quest’ultimo potrà stabilire l’allontanamento momentaneo dei minori dalla famiglia con assegnazione ad una comunità fino a quando non sia stato trovato da parte dei genitori un alloggio idoneo.
Nell’ultimo accesso con la forza pubblica, preceduto dalle fasi indicate, l’Ufficiale Giudiziario procederà comunque allo sloggio e, nel caso in cui non sia stata già attivata nessuna forma di assistenza pubblica o privata e non ci sia una prospettiva di sistemazione idonea per i minori, segnalerà direttamente o tramite la forza pubblica, ai sensi dell’articolo 403 del codice civile, la necessità dell’intervento del settore servizi per i minori e le famiglie del Comune per un’eventuale sistemazione provvisoria dei minori.
Guarda anche il mio video sull’argomento!