Locazione e utenze

locazione e utenze

Le bollette di luce, acqua e gas, relative ad un immobile concesso in locazione, possono restare intestate al proprietario di casa,  il quale ne chiederà il rimborso all’inquilino dopo aver effettuato il pagamento, oppure vengono intestate direttamente all’inquilino che sarà l’unico responsabile dei contratti di fornitura relativi.

 

Che cosa fare se l’inquilino non chiude le utenze?

Qualora l’inquilino non chiude le utenze alla scadenza del contratto, sarà necessario prendere le letture dei contatori e procedere rapidamente alla voltura, o in favore del proprietario, o in favore del soggetto che subentrerà nel contratto di locazione.

Qualora, invece, le forniture siano state chiuse, senza però che sia stata rilasciata la documentazione relativa alle utenze, sarà necessario farsi rilasciare dall’inquilino le ultime bollette per avere tutti i dati necessari (in particolare il POD per le bollette elettriche e il PDR per le bollette del gas) per poter stipulare nuovi contratti di fornitura.

 

Si possono staccare le utenze all’inquilino moroso?

Nel caso in cui l’inquilino sia moroso, o non rilasci l’immobile locato alla scadenza del contratto, spesso i proprietari sono tentati dall’effettuare il distacco delle utenze.

Tale comportamento deve essere evitato in quanto, come ha chiarito la Cassazione, lo stesso integra il reato, punibile a querela di parte, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni perseguibile con una multa che può raggiungere la cifra di euro 516,00 (si veda Cassazione 41.675 del 2012).

L’azione non cambia nel caso in cui l’inquilino sia senza contratto; anche in tal caso staccare le utenze potrebbe portare al rischio di una denuncia penale da parte dell’occupante dell’immobile.

 

Sfratto in caso di mancato pagamento delle utenze

Se l’inquilino non paga gli oneri accessori può subire lo sfratto analogamente a quanto avviene per il mancato pagamento dei canoni di locazione.

Tra gli oneri accessori rientrano non solo gli oneri condominiali (sul punto ti rimando ad un mio video sullo sfratto per mancato pagamento degli oneri condominiali) ma anche le bollette relative alle utenze dell’immobile.

Tale sfratto, tuttavia, può essere proposto solo qualora l’importo della morosità legata agli oneri accessori superi almeno il valore di due mensilità di canone.

Il termine di prescrizione per la richiesta di oneri e accessori è di due anni.

 

Guarda il mio video sull’argomento!

 

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