
L’affitto può essere pagato con diverse modalità. Quelle più diffuse sono le seguenti: bonifico bancario; contanti; assegno o vaglia postali.
Il codice civile non detta nessuna regola particolare in merito alla modalità di pagamento del canone di locazione, limitandosi a parlare della necessità di rispettare i “termini convenuti”.
Ciò comporta la più ampia libertà delle parti nello stabilire sia l’entità del canone che la modalità di pagamento.
In mancanza di indicazioni precise della legge, il canone potrà essere pagato con cadenza mensile o trimestrale. Sarà possibile per le parti, tuttavia, accordarsi anche per un pagamento in un’unica soluzione.
L’articolo 5 della legge numero 392 del 1978 fa riferimento alla scadenza prevista contrattualmente, il che conferma che anche il momento in cui deve avvenire il pagamento è lasciato alla libera disponibilità delle parti
Le modalità di pagamento restano quelle stabilite nel contratto di locazione, salvo che le parti non abbiano con un successivo accordo scritto mutato tali modalità.
In svariate sentenze i Giudici hanno precisato che il pagamento del canone di locazione con modalità difformi da quelle indicate nel contratto, integra un inadempimento contrattuale tale da legittimare il locatore a chiedere la risoluzione del contratto.
Ad esempio, dice la Cassazione, che l’invio di un vaglia postale, al posto del bonifico previsto nel contratto, per effettuare il pagamento del canone di locazione, non ha efficacia liberatoria se esso non viene accettato dal locatore. Dunque costituisce grave inadempimento del conduttore la persistente corresponsione del canone di locazione per mezzo di vaglia postali nonostante il contratto preveda una diversa modalità di pagamento.
Si ritiene, invece, che sia valida una modalità di pagamento diversa da quella stabilita nel contratto ma consolidatasi nella prassi e nei comportamenti del locatore e del conduttore.
Quando ad esempio nel contratto si sia pattuita la modalità di pagamento del bonifico bancario e il locatore per diversi anni abbia instaurato la prassi di recarsi presso la residenza del conduttore per ritirare il canone di locazione in contanti. Infatti, in tale caso, si verifica un comportamento idoneo ad escludere lo stato di colpa del conduttore che abbia realizzato una forma diversa di pagamento rispetto a quella pattuita.
Nel caso in cui la modalità di pagamento del canone sia diversa da quella pattuita, l’azione che potrà intraprendere il locatore è un’azione di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore.
Prima di iniziare tale azione è necessario promuovere un procedimento di mediazione.
In tale causa, inoltre, che si terrà innanzi al Giudice del luogo in cui si trova l’immobile, sarà il locatore a dover provare i fatti su cui si basa la sua richiesta.