
Definizione
La convalida di sfratto è il provvedimento conclusivo di una procedura di sfratto per morosità o per finita locazione che contiene la pronuncia di risoluzione del contratto di locazione.
Pertanto, dalla data di emissione della convalida di sfratto, il contratto di locazione cessa di esistere.
Con il provvedimento di convalida, inoltre, il giudice ordina al conduttore di rilasciare l’immobile locato entro un certo termine.
La convalida è, altresì, titolo esecutivo per l’inizio di una procedura esecutiva di rilascio dell’immobile locato, nel caso in cui il conduttore non rilasci lo stesso entro il termine stabilito dal giudice.
Con l’ordinanza di convalida di sfratto, il giudice può anche condannare l’intimato al pagamento delle spese processuali.
L’ordinanza di convalida di sfratto è impugnabile solo con l’opposizione tardiva o con l’appello, quando sia stata pronunciata in mancanza di presupposti legali, e non direttamente con il ricorso per cassazione che, se proposto, va dichiarato inammissibile.
Aspetti fiscali
La risoluzione del contratto di locazione, a seguito della convalida di sfratto, va comunicata all’Agenzia delle Entrate in maniera tale che il contratto possa cessare anche dal punto di vista fiscale.
Dal momento della convalida cessa anche l’obbligo per il proprietario di pagare le tasse sui canoni di locazione non corrisposti.
Se la convalida è ottenuta prima del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i canoni non percepiti dal locatore non dovranno essere inseriti all’interno della dichiarazione dei redditi.
Se, invece, la convalida è ottenuta successivamente al termine per la presentazione della dichiarazione, vanno dichiarati anche i canoni non percepiti, ma il proprietario maturerà un credito di imposta per le imposte versate sui canoni non percepiti.
Con la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dovrà provvedersi al pagamento dell’imposta di risoluzione entro 30 giorni dalla data del provvedimento di convalida a norma dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986 numero 131.
Non dovrà, invece, essere corrisposta l’imposta di registrazione annuale del contratto di locazione.
Infine, l’ordinanza di convalida di sfratto, sia per morosità che per finita locazione, è da considerarsi tra gli atti per i quali non vi è l’obbligo della registrazione in quanto, come ha chiarito l’Avvocatura Generale di Stato, si tratta di un atto giudiziario che non interviene a conclusione di una controversia, ma rappresenta un provvedimento inteso a prevenire l’instaurarsi della lite stessa.