
Benvenuto nel mio Blog! In questo articolo approfondiremo l’ argomento relativo alla possibilità di affittare solo una parte di un immobile.
Il contratto di locazione, sia quello ad uso abitativo che quello ad uso commerciale, può avere ad oggetto anche una parte di un immobile.
La locazione parziale può riguardare tutti i contratti di locazione previsti dal nostro ordinamento (contratti a canone libero, transitorio, a canone concordato ecc.) e si contraddistingue per il fatto che ad essere locato non è l’intero immobile ma solo una sua parte (ad esempio una singola stanza di un’abitazione o di un ufficio).
La locazione parziale deve essere distinta dal contratto di affittacamere, regolato dal Codice del Turismo (decreto legislativo n. 79 del 2011) e da varie leggi regionali sul turismo, che riguarda lo svolgimento di un’attività imprenditoriale nel settore turistico.
La locazione parziale è, altresì, da distinguere anche dalla locazione di posto letto anch’essa configurabile, piuttosto, come attività ricettiva imprenditoriale.
Come ogni locazione, anche quella parziale, può prevedere la locazione di mobili oppure non prevederla.
È importante che nella redazione del contratto di locazione parziale si specifichino, in maniera precisa, le parti dell’unità immobiliare che sono concesse in locazione con utilizzazione esclusiva, e quelle invece che restano parti comuni ovvero che sono comunque escluse dalla locazione parziale.
È possibile per il proprietario mantenere la residenza?
Si è possibile, in quanto in un medesimo immobile possono coabitare anche distinti nuclei familiari, non legati da rapporti di parentela e di affinità.
Come deve essere pattuito il canone nella locazione parziale?
Non vi sono regole particolari da applicare nella locazione parziale in merito alla determinazione del canone di locazione. Nel caso in cui però si stipuli un contratto a canone concordato, il calcolo del canone consentito, nel rispetto dei limiti determinati dagli accordi territoriali, va effettuato sulla base delle effettive dimensioni delle parti di immobile locate.
Locazione parziale e cedolare secca
Chi stipula un contratto di locazione parziale potrà avvalersi del regime della cedolare secca. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate ha precisato, con la circolare numero 26/E/2011, che, nel caso in cui si opti per il regime di cedolare secca per una porzione di un immobile, tale regime dovrà essere adottato anche per le altre porzioni del medesimo immobile interessate da locazione parziale nel medesimo periodo.
Alla scadenza del detto periodo, si potrà scegliere poi se esercitare o meno nuovamente l’opzione per la cedolare secca.
Esenzione IMU e locazione parziale
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che, in caso di locazione parziale, il proprietario potrà godere comunque dell’esenzione IMU prevista nel caso di abitazione principale, qualora l’immobile appartenga a categoria catastale non di lusso (confronta FAQ del MEF numero 12 del 20 gennaio 2016).