Attestato di prestazione energetica (APE)

attestato di prestazione energetica

Secondo quanto stabilito dal decreto legislativo numero 192 del 2005, l’attestato di prestazione energetica (APE)  è un documento rilasciato da esperti qualificati che attesta la prestazione energetica di un immobile e fornisce importanti consigli per migliorare la sua efficienza energetica.

 

Attestato di prestazione energetica (APE): quando è necessaria

L’articolo 6 del suddetto decreto legislativo stabilisce l’obbligo di attestato di prestazione energetica anche quando viene stipulato un contratto di locazione e si tratti di nuova locazione.

Vengono, pertanto, esclusi i contratti reiterati, prorogati o rinnovati.

In particolare il proprietario deve consegnare l’attestato di prestazione energetica nel momento in cui le trattative sono concluse e viene stipulato il contratto di locazione, ma deve renderlo disponibile già da prima, nella fase delle trattative precontrattuali.

Non è necessario, invece, per la stipula di contratti di locazione di durata non superiore ai 30 giorni, cioè quelli conclusi per finalità turistiche.

La legge stabilisce, altresì, l’obbligo di inserire all’interno dei contratti locazione una clausola specifica con cui il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa all’attestazione della prestazione energetica.

Qualora il proprietario intenda pubblicare un annuncio commerciale di locazione, tale annuncio dovrà riportare l’indice di prestazione energetica e la classe energetica indicata nell’attestazione; fanno eccezione gli annunci di locazione di edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all’anno per i quali dal 22 febbraio 2014 tale obbligo non sussiste.

 

 

Quali sono le sanzioni previste

In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00. La sanzione è da euro 1.000,00 ad euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e se la durata della locazione non eccede i tre anni essa è ridotta metà.

Non è però contemplata dalla legge l’invalidità del contratto nel caso di mancato adempimento da parte del proprietario dell’attestazione energetica. Pertanto, se il contratto d’affitto è stato regolarmente registrato, sarà possibile procedere allo stato anche in assenza di allegazione dell’APE.

Non vi è un obbligo di allegazione dell’attestato al contratto, salvo nel caso di nuova locazione di interi edifici.

 

Validità dell’attestazione d prestazione energetica

L’attestato di prestazione energetica può avere una validità massima di 10 anni, ma lo stesso deve essere rinnovato qualora l’immobile venga ristrutturato con interventi che modificano le prestazioni energetiche.

La validità di 10 anni è subordinata alla effettuazione di controlli di efficienza energetica degli impianti, nonché al rispetto delle norme sul risparmio energetico; in mancanza, la validità della certificazione sarà fino al 31 dicembre dell’anno successivo al mancato rispetto delle disposizioni.

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