Tasse sui canoni non pagati: sono dovute?

tasse su canoni non pagati

Le tasse sui canoni non pagati sono dovute oppure il legislatore ha previsto in questo caso delle agevolazioni per i proprietari?

La regola generale vuole che i canoni di locazione degli immobili vengano tassati anche se non riscossi. È quanto stabilito dall’articolo 26 TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che stabilisce che le imposte devono essere pagate all’erario anche se il conduttore non ha corrisposto il dovuto.

Tuttavia, l’articolo 26 del Dpr. n. 917/1986 ha previsto una deroga per gli immobili per uso abitativo, stabilendo che, nel caso in cui il proprietario dell’immobile avesse intrapreso un’azione di sfratto per morosità per mancato pagamento da parte dell’inquilino di canoni di locazione, questi ultimi non potessero essere tassati a partire dal momento della conclusione della procedura di sfratto.

Successivamente l’articolo 35 del decreto legge 34/2019 convertito nella legge 58/2019 (Decreto Crescita) ha stabilito la possibilità di detassare i canoni non corrisposti dimostrando semplicemente l’intimazione di sfratto o l’ingiunzione di pagamento. Tale disposizione, tuttavia, poteva essere applicata solo in relazione ai contratti stipulati a partire dal primo gennaio 2020, mentre per quelli stipulati anteriormente a tale data, veniva confermata la disciplina precedente che stabiliva la detassazione dei canoni solo a partire dalla sentenza di convalida di sfratto.

Da ultimo, la legge di conversione del Decreto Sostegni ha previsto che si possano detassare i canoni non percepiti, a decorrere dall’ intimazione di sfratto o dall’ ingiunzione di pagamento, senza limiti di data e, quindi, anche i canoni relativi a contratti sottoscritti anteriormente al primo gennaio 2020.

In relazione gli immobili per uso commerciale è possibile, invece, evitare la tassazione dei canoni di locazione non corrisposti ricorrendo allo strumento della risoluzione del contratto, che può anche coincidere con un provvedimento di convalida dello sfratto.

Come precisato dalla commissione tributaria, tali tagli di tassazione non si applicano retroattivamente.

Se vuoi approfondire guarda il mio video:

 

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