
Nel caso in cui un contratto di locazione per uso commerciale cessi per recesso del locatore e non per cause legate alla disdetta o recesso del conduttore, quest’ultimo ha diritto all’indennità di avviamento commerciale.
Il pagamento dell’indennità di avviamento commerciale ha una funzione riparatoria e serve a compensare le difficoltà che il conduttore si troverà ad affrontare, relative alla perdita della sede in cui lo stesso esercita la propria attività.
Indennità di avviamento commerciale: in quali casi è prevista
L’indennità di avviamento commerciale è prevista esclusivamente nel caso di locazioni commerciali e nei casi di svolgimento di attività che comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.
Pertanto, non è prevista tale indennità in tutti i casi nei quali non c’è svolgimento di attività che comporta contatti diretti con il pubblico, nonché in relazione ad immobili destinati all’esercizio di attività professionali, di carattere transitorio, complementari e interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali e autostradali, alberghi e villaggi turistici.
Qual è la durata dell’indennità di avviemento commerciale
La durata dell’indennità di avviamento commerciale è diversa a seconda del tipo di attività che viene svolta nell’immobile.
Per le attività industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, sono previste 18 mensilità, mentre per le attività alberghiere l’indennità prevista è di 21 mensilità (art. 34 della legge sull’equo canone).
Alla cessazione della locazione, nel caso in cui l’immobile venga adibito, da colui che subentra nell’immobile, all’esercizio della stessa attività o di attività incluse nella stessa tabella merceologica che siano affini a quella del conduttore uscente, quest’ultimo avrà diritto ad un ulteriore indennità pari all’importo di quelle sopra previste, anche nel caso in cui l’attività identica o affine venga esercitata entro un anno dalla cessazione della precedente locazione.
Interessi dovuti sull’indennità di avviamento commerciale
Gli interessi dovuti sull’indennità di avviamento commerciale cominciano a decorrere unicamente nel momento in cui è avvenuto il rilascio dell’immobile, stante lo stretto collegamento tra l’obbligazione di rilascio e quella di corresponsione dell’indennità.
Rinuncia preventiva all’indennità di avviamento
La Cassazione, pur essendosi espressa più volte contrariamente ad una rinuncia preventiva dell’indennità di avviamento da parte del conduttore, ha ritenuto legittima la stessa ogni qual volta la rinuncia del conduttore sia andata a bilanciare una corrispondende rinuncia da parte del locatore, ad esempio costituita da una riduzione del canone di locazione dovuto ( Cass. 8705/2015 ).
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