Esenzioni IMU 2021

Il governo Draghi ha previsto una serie di casi esonero dal pagamento dell’IMU 2021. 

 

Esenzione IMU per i proprietari che hanno subito il blocco degli sfratti

Tra questi si evidenzia quello previsto per quei proprietari degli immobili che hanno subito il blocco dell’esecuzione degli sfratti. 

Si ricorda che, con la conversione in legge del Decreto Sostegni, è stata approvata la proroga della sospensione dell’esecuzione degli sfratti. In particolare sono sospesi, fino al 30 settembre 2021 i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; fino al 31 dicembre 2021 i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.  

L’ esenzione Imu 2021 è stata prevista per i proprietari che hanno ottenuto una convalida di sfratto per morosità degli inquilini entro il 28 febbraio 2020. 

Il beneficio scatta anche se la convalida dello sfratto è arrivata dopo il 28 febbraio 2020 e la relativa esecuzione risulta sospesa fino al 30 settembre o alla fine dell’anno. Le rate versate entro il 16 giugno scorso saranno rimborsate.  

 

Ulteriori esenzioni IMU

Il governo Draghi ha altresì previsto l’esonero dell’IMU prima casa, essendo previsto che si debba provvedere al pagamento della detta tassa solo per gli immobili di lusso.

Inoltre, i provvedimenti governativi hanno esonerato dal pagamento dell’IMU anche molte imprese, in relazione gli immobili in cui queste ultime svolgono le loro attività commerciali. 

Tra i beneficiari dell’esenzione vi sono aziende che operano nel mondo del turismo, gli Hotel, i bad & breakfast, le case vacanze, ecc.. 

Inoltre, tra le ipotesi di esenzione dal pagamento dell’IMU si citano quelle relative a: 

  • gli immobili nei quali si svolgono attività relative al settore dello spettacolo; 
  • gli immobili siti nei comuni interessati da eventi sismici; 
  • gli immobili nella titolarità di imprenditori che hanno certificato un notevole calo del fatturato a causa della pandemia e, in particolare, per i destinatari del contributo a fondo perduto disposto all’articolo 1 comma 14 del Decreto Sostegni; 
  • gli immobili nella titolarità di soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno stato diverso dall’Italia; in questi casi l’IMU si applica nella misura della metà.

Se vuoi approfondire guarda il mio video:

Recommended Posts