Cessione del credito d’imposta: nuovo modulo

Dal 13 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 è possibile inviare la comunicazione dell’opzione per la cessione dei crediti di imposta.

In particolare tali cessioni sono relative ai canoni di locazioni di botteghe e negozi, nonchè ai  canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.

I beneficiari di tali crediti d’imposta possono cedere, anche parzialmente, gli stessi ad altri soggetti, compreso istituti di credito e altri intermediari finanziari.

La comunicazione dovrà essere presentata all’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito modello, che è stato recentemente sostituito.

 

Cosa prevede il nuovo modulo 

In particolare,  il nuovo modello dovrà essere utilizzato a partire dal 9 settembre 2021 e, da tale data, è stata cambiata anche la procedura web di comunicazione delle cessioni dei crediti, che ha tenuto conto dell’estensione del bonus affitti prevista dal decreto sostegni bis.

Da evidenziare sono le circolari numero 8/E e 14/E del 2020 con cui l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per poter usufruire del credito d’imposta, è necessario che il canone di locazione sia stato effettivamente pagato.

Altra importante previsione è la possibilità di operare una cessione del credito d’imposta al locatore al posto del pagamento del corrispondente canone di locazione.

Il nuovo modulo in particolare: 

  • prevede la cessione dei crediti in relazione a canoni dovuti, in virtù di atti o contratti da registrare in caso d’uso;
  •  può essere utilizzato per i nuovi periodi di fruizione, che sono da gennaio a maggio e fino anche al mese di luglio per il settore turistico (così come previsto dal decreto sostegni bis)
  •  la nuova versione del modulo va poi a sostituire quello approvato il 12 febbraio scorso.

 In sostanza nel nuovo modello, nell’elenco dei tipi di contratto, è inserita una voce nuova denominata “atto o contratto da registrare in caso di uso”.

Invece, la procedura per la comunicazione del modello  non ha subito alcuna modifica, in quanto occorre sempre utilizzare l’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, seguendo i passaggi ivi previsti.

 

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