
Vediamo quali sono le differenze tra il contratto di affittacamere e di Bed & Breakfast.
Con il contratto di affittacamere una parte, dietro corrispettivo, concede all’altra il godimento di camere arredate e si obbliga a fornire prestazioni quali la somministrazione di luce ed acqua, il cambio della biancheria e la pulizia della camera. Il contratto di affittacamere, non è inquadrabile nello schema del contratto di locazione, trattandosi di una vera e propria attività d’impresa disciplinata da una normativa speciale contenuta nella legge
Il contratto di affittacamere, non è inquadrabile nello schema del contratto di locazione, trattandosi di una vera e propria attività d’impresa disciplinata da una normativa speciale contenuta nella legge 16 giugno 1939, n. 1111.
Le varie normative regionali prevedono delle differenze in merito al numero di camere e di posti letto che possono essere utilizzate per uso “affittacamere”.
Mediamente possono essere adibite a tale uso massimo sei camere, con una capacità ricettiva che non superi i dodici posti letto; le camere, poi, devono essere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso fabbricato.
Trattandosi di attività stabile e continuativa, dotata di specifica organizzazione di mezzi e di personale, l’attività di affittacamere ha natura imprenditoriale, viene svolta nell’abitazione del titolare od anche in altre proprietà, genera redditi impresa, è soggetta ad iva e in buona sostanza, differisce dall’attività alberghiera solo per le sue modeste dimensioni.
Le varie normative regionali prevedono delle differenze in merito al numero di camere e di posti letto che possono essere utilizzate per uso “affittacamere”.
Mediamente possono essere adibite a tale uso massimo sei camere, con una capacità ricettiva che non superi i dodici posti letto; le camere, poi, devono essere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso fabbricato.
Trattandosi di attività stabile e continuativa, dotata di specifica organizzazione di mezzi e di personale, l’attività di affittacamere ha natura imprenditoriale, viene svolta nell’abitazione del titolare od anche in altre proprietà, genera redditi impresa, è soggetta ad iva e in buona sostanza, differisce dall’attività alberghiera solo per le sue modeste dimensioni.
Contratto di Bed & Breakfast
Per i bed and breakfast non esiste una disposizione legislativa ad hoc, ma solo normative comunitarie e leggi locali.
Trattasi di un’attività a carattere non continuativo, che si avvale di un’organizzazione familiare, in assenza di dipendenti, svolta per lo più nell’abitazione privata del titolare, che genera reddito fondiario e non è soggetta ad iva. È previsto anche il servizio di prima colazione.
Per quanto attiene ai B&B è prevista in genere la possibilità di utilizzo al massimo di tre camere anche se, pure in tale caso, le varie normative regionali prevedono delle differenze in merito al numero di camere e di posti letto utilizzabili.
Altri requisiti dell’attività di B&B sono i seguenti:
- il titolare deve alloggiare nell’abitazione nel periodo di apertura della struttura (è prevista la presenza serale e mattutina del titolare);
- è necessaria la presentazione di Scia;
- la tabella dei prezzi deve essere visibile ed inviata alla Regione;
- l’immobile deve disporre di camere con superficie minima 9 metri (camera un letto) o 14 metri (camera due letti);
- è previsto l’obbligo per il gestore di stipulare una polizza assicurativa per rischi derivati dalla responsabilità civile verso i clienti;
- i locali devono rispettare tutti i requisiti tecnico sanitari previsti dai regolamenti locali, oltre alla normativa relativa a sicurezza ed antincendio ecc. (la violazione di questi obblighi è sanzionata con sanzioni amministrative da € 400,00 a € 6.000,00).
È importante dire che prima di aprire un’attività di B&B occorre verificare l’assenza di divieti condominiali previsti nel regolamento di condominio.
Guarda il mio video sull’argomento: