Fondo morosità incolpevole: incremento con la manovra 2021

fondo morosità incolpevole

Con la recente manovra approvata è stato rifinanziato il Fondo Morosità Incolpevole che è un fondo, istituito con l’articolo 6 del decreto legge n. 102/2013, nato con lo scopo di aiutare le persone che non sono in grado di pagare l’affitto e che ricevono la notifica di uno sfratto per morosità.In particolare l’incremento di tale fondo, previsto dal Governo, è stato, per l’anno 2021, di 50 milioni di euro.
Con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le risorse del fondo vengono divise tra le regioni e, contestualmente, vengono anche stabiliti i requisiti che devono avere gli inquilini per accedere ai contributi.
I Comuni ad alta tensione abitativa possono avviare, poi, dei bandi appositi per erogare contributi economici agli inquilini in difficoltà attingendo proprio da tale fondo.

 

Quali sono i requisiti per accedere ai contributi?

 

Alcune delle circostanze che determinano la condizione di morosità incolpevole che dà diritto alle agevolazioni sono ad esempio: la perdita del posto di lavoro a seguito di licenziamento; l’infortunio, la morte o la grave malattia di un componente della famiglia, a seguito della quale vi sia stata una notevole riduzione del reddito familiare; la condizione lavorativa di cassa integrazione; l’aver cessato una libera professione per una causa di forza maggiore ecc..
Occorre, inoltre, possedere una serie di requisiti tra cui:

  • avere un reddito ISE non superiore ad euro 35.000,00, oppure un reddito derivante da attività lavorativa con ISEE non superiore all’importo di euro 26.000,00;
  • aver ricevuto una intimazione di sfratto per morosità;
  • avere un contratto di locazione regolarmente registrato;
  • avere la residenza presso l’immobile oggetto della procedura di sfratto da almeno un anno; essere cittadino italiano.

Inoltre, vi è priorità nella concessione del contributo nel caso in cui sia presente all’interno della famiglia un componente ultrasettantenne, minore, con invalidità di almeno il 74%, oppure in carico ai servizi sociali.
In presenza di tutti questi presupposti, è possibile per il conduttore che sia stato citato in giudizio sanare la propria morosità con la richiesta al proprio Comune di residenza di accesso ai fondi stanziati, evitandosi così lo sfratto.

 

E qualora non ci sia la possibilità di accedere al Fondo per Morosità incolpevole?

 

In questo caso sarà comunque possibile per il conduttore chiedere il c.d. termine di grazia, cioè la concessione al Giudice di un termine di 90 giorni (in alcuni casi limitati 120 giorni) per sanare la morosità.
A seguito di tale richiesta, il Giudice concederà tale termine e disporrà il rinvio ad un’udienza successiva per la verifica del pagamento dei canoni di locazione dovuti, degli eventuali oneri accessori, nonché delle spese processuali che saranno poste a carico dell’intimato

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